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PANORAMA DI GIUSTIZIA MILITARE


               che il rispetto della dignità della persona umana deve costituire il valore cardine
               del suo agire quotidiano.
                    Si troverà così al riparo dai condizionamenti di una società i cui meccani-
               smi relazionali e di comunicazione sembrano relegare tutto e tutti in una dimen-
               sione di mera apparenza e sarà in grado di arginare le possibili devianze dell’at-
               tività  giudiziaria,  sempre  soggetta  al  rischio  di  deragliare  verso  inaccettabili
               forme di strumentalizzazione della persona.
                    Certo, non si può evitare di osservare che la tutela di alcuni diritti fonda-
               mentali specificamente emergenti in ambito militare oggi presenta lacune che
               sarebbe opportuno colmare. Ad esempio le condotte illecite lesive della sfera
               sessuale, poste in essere tra militari, anche in contesti legati al servizio, vedono
               il sovrapporsi di diverse fattispecie, tra di loro non coordinate, di competenza
               in parte del giudice militare in parte di quello ordinario, con conseguente diffi-
               coltà nella qualificazione giuridica dei fatti e nella individuazione della compe-
               tenza giurisdizionale, fattori che incidono in modo negativo sulla efficacia della
               tutela,  che  ne  rimane  inevitabilmente  affievolita.  Analoghe  incongruenze  si
               manifestano a causa della mancanza di una fattispecie penale militare che faccia
               fronte in modo più specifico ai casi di stalking che, quando si insinuano in un
               contesto militare, assumono caratteristiche e forme di manifestazione del tutto
               peculiari, meritevoli di specifiche previsioni.
                    Una menzione particolare meritano, poi, le problematiche che emergono
               in ordine alla normativa applicabile per le missioni fuori area, con specifico rife-
               rimento al trattamento dei possibili casi di violazione delle norme di diritto
               umanitario. Il sovrapporsi nel tempo di disposizioni non adeguatamente coor-
               dinate tra di loro determina, infatti, incertezze interpretative, con conseguenti
               negative ricadute soprattutto nella fase delle indagini, durante le quali, ancora
               una volta, si verificano problemi per la qualificazione giuridica del fatto e per la
               conseguente individuazione della competenza giurisdizionale.
                    La materia in tempi più o meno recenti è stata affrontata da tre provvedi-
               menti normativi: la Legge 31 gennaio 2002, n. 6, la Legge 27 febbraio 2002, n. 15
               - entrambe intervenute a modificare norme del codice di guerra - e la Legge 21
               luglio  2016,  n.  145,  recante  “Disposizioni  concernenti  la  partecipazione
               dell’Italia alle missioni internazionali”.


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