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SISTEMA PENALE MILITARE, DIRITTI UMANI E FORZE ARMATE
Va ancora rilevato, sempre come causa di incertezza ermeneutica, che la
Legge 15/2002 pareva avere come obiettivo quello di assicurare che, in caso di
opzione legislativa in favore del codice di pace, non rimanessero inoperanti,
insieme alle altre disposizioni del codice di guerra, anche quelle riguardanti il
diritto umanitario. Tuttavia il raggiungimento di un tale obiettivo sembrerebbe
precluso per effetto della Legge 145/2016 la quale, nel momento in cui indivi-
dua come normativa applicabile in via permanente alle missioni all’estero il solo
codice di pace, di fatto esclude senza eccezione alcuna tutte le disposizioni con-
tenute nel codice di guerra, tra cui vi è anche l’art. 165, mettendo in crisi anche
il senso della disposizione di cui all’art. 20 del codice di pace, secondo cui “la
legge determina i casi, nei quali la legge penale militare di guerra si applica nello
stato di pace”.
Ci troviamo di fronte, in buona sostanza, ad una sorta di corto circuito
normativo, in cui l’interprete può privilegiare in modo altrettanto credibile e
convincente il dato sostanziale, rappresentato dalla opportunità di ritenere
applicabili, pur con tutte le loro incongruenze, le norme del Titolo IV del codi-
ce di guerra per effetto dell’art. 165 , ovvero può dare prevalenza al profilo for-
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male legato alla lettera della Legge 145/2016, che impone l’applicazione del
solo codice di pace.
Di fatto, quindi, è possibile ragionevolmente pervenire a soluzioni tra di
loro del tutto opposte, con tutto ciò che ne consegue in termini di incertezze e
farraginosità nello svolgimento dell’attività giudiziaria.
Urgente, quindi, un intervento chiarificatore del legislatore.
Il terreno, peraltro, non è affatto inesplorato, dato che nell’anno 2010 in
Parlamento fu presentato un disegno di legge delega per l’emanazione del
cosiddetto “Codice penale delle missioni militari all’estero ”, frutto dello stu-
(9)
dio molto accurato di un gruppo di lavoro composto da insigni esperti della
materia.
Purtroppo gli esiti non sono stati quelli auspicati, in quanto l’esame del
testo si è arenato per mancanza di adeguate iniziative propulsive.
(8) In tale ottica, la norma è considerata di natura speciale rispetto alle disposizioni di cui alla
L. 145/2016.
(9) Atto Senato n. 2099, come da comunicato n. 84 del 1° marzo 2010 del Consiglio dei Ministri.
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