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PANORAMA DI GIUSTIZIA MILITARE
Su tale già complesso assetto normativo è venuta ad inserirsi la Legge
n. 145/2016 che, stabilizzando un principio che via via era andato a consolidarsi
negli ultimi anni, all’art. 19 prevede in via permanente l’applicazione del codice
di pace “al personale che partecipa alle missioni internazionali, nonché al per-
sonale inviato in supporto alle medesime missioni”.
Inoltre, nel definire il suo ambito di applicazione, la medesima legge prov-
vede a precisare all’art. 1, con una formulazione molto complessa e articolata,
non perfettamente sovrapponibile a nessuna di quelle contenute nel codice di
guerra, cosa debba intendersi con l’espressione “missioni internazionali” .
(6)
In ogni caso, ricostruito in tal modo il contesto normativo, se per un verso
si può dire che non sussistono dubbi circa l’esclusione, in via ormai consolidata,
dell’applicabilità integrale del codice di guerra per qualsiasi tipo di missione
militare all’estero, per altro verso sono da registrare significative divergenze in
ordine alla portata dell’art. 165 c.p.m.g. e, quindi, al raggio di operatività delle
disposizioni in materia di diritto umanitario contenute nel titolo IV.
La causa di tali contrasti, oltre alle disomogeneità definitorie già evidenzia-
te, è rappresentata dalla natura transitoria della norma e dalla possibilità o meno
di attribuire alla Legge 145/2016 il carattere di “disciplina organica della mate-
ria”. Si tratta di un passaggio non trascurabile, perché se tale ultimo quesito
dovesse risolversi per l’affermativa , l’art. 165 c.p.m.g. avrebbe perso ogni effi-
(7)
cacia, essendo sopravvenuta la condizione risolutiva della sua operatività.
(6) Legge 21 luglio 2016, n. 145, art. 1: “Al di fuori dei casi di cui agli articoli 78 e 87, nono
comma, della Costituzione, la partecipazione delle Forze armate, delle Forze di polizia ad
ordinamento militare o civile e dei corpi civili di pace a missioni internazionali istituite nel-
l’ambito dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) o di altre organizzazioni internazio-
nali cui l’Italia appartiene o comunque istituite in conformità al diritto internazionale, com-
prese le operazioni militari e le missioni civili di polizia e per lo Stato di diritto dell’Unione
europea, nonché a missioni finalizzate ad eccezionali interventi umanitari, è consentita, in
conformità a quanto disposto dalla presente legge, a condizione che avvenga nel rispetto dei
principi di cui all’articolo 11 della Costituzione, del diritto internazionale generale, del diritto
internazionale dei diritti umani, del diritto internazionale umanitario e del diritto penale inter-
nazionale”.
(7) La dottrina, peraltro, è apertamente schierata in senso diverso, ritenendo che né le leggi del 2002,
né quella del 2016 posseggano i requisiti di una “disciplina organica della materia” (per tutti v. S.
RIONDATO, Missioni militari internazionali italiane c.d. di pace all’estero. Novità giuspenalistiche nella legge
di riforma 21 luglio 2016, n. 145, in DIRITTO PENALE CONTEMPORANEO, fascicolo n. 5/2017).
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