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PANORAMA DI GIUSTIZIA MILITARE


                    Su tale già complesso assetto normativo è venuta ad inserirsi la Legge
               n. 145/2016 che, stabilizzando un principio che via via era andato a consolidarsi
               negli ultimi anni, all’art. 19 prevede in via permanente l’applicazione del codice
               di pace “al personale che partecipa alle missioni internazionali, nonché al per-
               sonale inviato in supporto alle medesime missioni”.
                    Inoltre, nel definire il suo ambito di applicazione, la medesima legge prov-
               vede a precisare all’art. 1, con una formulazione molto complessa e articolata,
               non perfettamente sovrapponibile a nessuna di quelle contenute nel codice di
               guerra, cosa debba intendersi con l’espressione “missioni internazionali” .
                                                                                      (6)
                    In ogni caso, ricostruito in tal modo il contesto normativo, se per un verso
               si può dire che non sussistono dubbi circa l’esclusione, in via ormai consolidata,
               dell’applicabilità  integrale  del  codice  di  guerra  per  qualsiasi  tipo  di  missione
               militare all’estero, per altro verso sono da registrare significative divergenze in
               ordine alla portata dell’art. 165 c.p.m.g. e, quindi, al raggio di operatività delle
               disposizioni in materia di diritto umanitario contenute nel titolo IV.
                    La causa di tali contrasti, oltre alle disomogeneità definitorie già evidenzia-
               te, è rappresentata dalla natura transitoria della norma e dalla possibilità o meno
               di attribuire alla Legge 145/2016 il carattere di “disciplina organica della mate-
               ria”. Si tratta di un passaggio non trascurabile, perché se tale ultimo quesito
               dovesse risolversi per l’affermativa , l’art. 165 c.p.m.g. avrebbe perso ogni effi-
                                                 (7)
               cacia, essendo sopravvenuta la condizione risolutiva della sua operatività.


               (6) Legge 21 luglio 2016, n. 145, art. 1: “Al di fuori dei casi di cui agli articoli 78 e 87, nono
                   comma, della Costituzione, la partecipazione delle Forze armate, delle Forze di polizia ad
                   ordinamento militare o civile e dei corpi civili di pace a missioni internazionali istituite nel-
                   l’ambito dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) o di altre organizzazioni internazio-
                   nali cui l’Italia appartiene o comunque istituite in conformità al diritto internazionale, com-
                   prese le operazioni militari e le missioni civili di polizia e per lo Stato di diritto dell’Unione
                   europea, nonché a missioni finalizzate ad eccezionali interventi umanitari, è consentita, in
                   conformità a quanto disposto dalla presente legge, a condizione che avvenga nel rispetto dei
                   principi di cui all’articolo 11 della Costituzione, del diritto internazionale generale, del diritto
                   internazionale dei diritti umani, del diritto internazionale umanitario e del diritto penale inter-
                   nazionale”.
               (7) La dottrina, peraltro, è apertamente schierata in senso diverso, ritenendo che né le leggi del 2002,
                   né quella del 2016 posseggano i requisiti di una “disciplina organica della materia” (per tutti v. S.
                   RIONDATO, Missioni militari internazionali italiane c.d. di pace all’estero. Novità giuspenalistiche nella legge
                   di riforma 21 luglio 2016, n. 145, in DIRITTO PENALE CONTEMPORANEO, fascicolo n. 5/2017).

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