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PANORAMA DI GIUSTIZIA MILITARE


                    L’accertamento dibattimentale aveva, quindi, consentito di escludere che
               la pistola fosse stata consegnata all’imputato con in canna un colpo ulteriore
               rispetto ai quindici della normale dotazione. Inoltre, si valutavano come incon-
               ferenti le osservazioni difensive circa la mancanza di annotazioni sui registri.
                    In sentenza si riteneva, infine, che fosse chiaramente previsto dalle conse-
               gne l’obbligo, non osservato dall’imputato, di controllare l’arma al momento
               della sua ricezione, per verificare che fosse scarica, e di tenere l’arma stessa
               senza il colpo in canna.
                    I supremi giudici, superate in tal modo le questioni sollevate nel ricorso,
               prendevano comunque spunto dalla vicenda per evidenziare ulteriormente che:
               “L’esplosione del colpo di pistola, di per sé, presenta profili di grave responsa-
               bilità sotto il profilo del reato contestato nei confronti del militare che maneg-
               gia l’arma” e che: “La diligenza specifica (ossia quella richiesta dalla consegna -
               n.d.r.) nella ricezione, conservazione e maneggio dell’arma si sovrappone per di
               più a quella generica di qualunque militare riceva un’arma da fuoco”.
                    In sostanza veniva affermato che, pur volendo dar credito alla tesi difen-
               siva secondo cui l’arma era stata consegnata con il colpo in canna, l’omissione
               del controllo all’atto della sua ricezione già di per sé costituiva violazione di
               consegna. La sentenza induce, quindi, a insistere sulla attenzione, mai sufficien-
               te, che i militari sono chiamati a prestare con riferimento a tutto ciò che riguar-
               da la tenuta dell’arma. Infatti, se evidenti ragioni di sicurezza richiedono in qual-
               siasi situazione, anche quelle astrattamente più tranquille, il rigoroso rispetto
               delle regole basilari di prudenza e di diligenza, la cui violazione pone a carico
               dell’agente la responsabilità a titolo di colpa di tutte le conseguenze dannose
               che possano derivare da un malaccorto uso dell’arma, nel caso dello svolgimen-
               to di servizi armati regolati da consegna, la condizione operativa e le esigenze
               di servizio impongono la previsione di disposizioni particolarmente rigide e
               incisive, che la giurisprudenza, come si è visto, tende ad interpretare con parti-
               colare rigore. Ed è bene, in conclusione, ricordare che la violata consegna è una
               tipica fattispecie di pericolo presunto che, in quanto tale, comporta una signifi-
               cativa anticipazione di tutela; infatti, il reato si perfeziona con la sola consape-
               vole inosservanza delle prescrizioni, a prescindere dal verificarsi di un evento
               concretamente dannoso per il servizio.


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