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L’ADDORMENTAMENTO DEL MILITARE DI GUARDIA O DI SERVIZIO CHE SI VERIFICA A CAUSA DI
VOLONTARIA PREDISPOSIZIONE AL SONNO CONFIGURA IL REATO DI VIOLATA CONSEGNA
dell’Ordinamento Militare (D.Lgs. n. 66 del 15 marzo 2010), è venuto meno il
riferimento normativo che quegli elementi descriveva con dovizia di particolari,
lasciando così all’interprete l’onere di stabilire se il vuoto così creatosi abbia
spazzato via anche la stessa configurabilità del servizio di sentinella e, quindi,
degli specifici reati che a tale figura si richiamano, ovvero se vi sia ancora un
sufficiente quadro definitorio idoneo a delimitare tutt’ora un qualche spazio per
la loro applicazione.
Occorre, in particolare, verificare se, alla luce dell’attuale contesto norma-
tivo, la previsione di una consegna, che di fatto contenga prescrizioni sovrap-
ponibili a quelle precedentemente previste dal citato regolamento per il servizio
di sentinella, comporti la perdurante configurabilità delle fattispecie di cui agli
artt. 118 e 119 del codice di pace.
A tal fine in primo luogo è opportuno rilevare che anche nella vigenza
della normativa secondaria, quando la giurisprudenza ha ritenuto riconoscere le
caratteristiche del servizio di sentinella, ha certamente ancorato le proprie valu-
tazioni alle disposizioni emanate per lo specifico servizio e alla loro risponden-
za ai moduli comportamentali previsti dal citato Regolamento, ma non si è mai
soffermata in modo diffuso ed esauriente sul problema, limitandosi sporadica-
mente a evocare solo alcuni elementi ritenuti particolarmente significativi .
(5)
Maggiore attenzione è stata, invece, dedicata alla questione allorché ci si è
orientati ad escludere il servizio dal raggio d’azione dell’art. 118 del codice di
pace, qualificando ad esempio come servizio di guardia e non di sentinella la
vigilanza esercitata dalle pattuglie che sorvegliano il perimetro della caserma .
(6)
In realtà, comunque, sia la dottrina che la giurisprudenza, pur molto atten-
te a tracciare i confini della nozione di servizio recepita nelle fattispecie di vio-
lata consegna, non sono mai entrate nello specifico di una positiva definizione
del servizio di sentinella e, soprattutto, non hanno mai chiarito in via definitiva
(5) Si veda, ad esempio, la sentenza del Tribunale Supremo Militare, 25 gennaio 1963, in GIUST.
PEN., 1965, II, c. 316, m. 54, in cui si richiama l’art. 325, lettera e) del Regolamento (ediz.
1948), che impone l’obbligo per la sentinella, in caso di malessere, di comunicare le sue con-
dizioni particolari al comandante della guardia, per l’eventuale sostituzione, osservando inte-
gralmente le prescrizioni inerenti al servizio, finché non le sia stato dato il cambio.
(6) Cass. 6 novembre 1990, in IL DIRITTO PENALE MILITARE, a cura di G. SCANDURRA, D.
SCANDURRA, Giuffré, 2002, pagg. 5 e ss.
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