Page 113 - Rassegna 2020-1-Supplemento
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La richiesta di procedimento del Comandante di Corpo: è sempre dalla data di
             conoscenza del fatto che decorre il termine di un mese entro cui va presentata
                   Nota a Cassazione, Sezione I, 3 marzo 2015/25 marzo 2015, n. 12567

                                       Dottor Antonio SABINO

                  Richiesta di procedimento - Tempo intercorso tra la data del fatto e quella in cui lo stes-
             so viene a conoscenza del Comandante di Corpo - Irrilevanza sul calcolo del termine di un
             mese previsto dall’art. 260 c.p.m.p.

                  Il periodo di tempo intercorrente tra la data del fatto e quella in cui lo stesso viene a
             conoscenza del Comandante di Corpo, anche se di non breve durata, non influisce sul termine
             di un mese previsto dall’art. 260 c.p.m.p. entro cui esercitare il potere di proporre la richiesta
             di procedimento; detto termine, di natura perentoria, decorre in ogni caso dal momento in cui
             il titolare del potere di richiesta riceve la notizia del fatto.

                  La sentenza della Suprema Corte che in questo numero segnaliamo all’at-
             tenzione dei gentili lettori, anche se non recentissima, appare di significativo
             interesse  in  quanto  attinente  ad  un  istituto,  la  richiesta  di  procedimento  del
             Comandante di Corpo ex art. 260 del Codice penale militare di pace, che ha
             costituito oggetto di notevoli attenzioni sia da parte della dottrina che della giu-
             risprudenza.
                  In particolare, a partire dalla metà degli anni settanta, i giudici militari si
             sono in più occasioni rivolti alla Corte Costituzionale, invitandola a verificarne
             la compatibilità con i principi consolidati nella nostra Carta fondamentale.
                  Due aspetti soprattutto sono stati segnalati come non esenti da possibili
             rilievi: da un lato l’assoluta discrezionalità con cui l’autorità preposta esercita il
             potere a lui conferito dalla legge, da cui possono derivare situazioni di disparità
             di trattamento non contemperate da alcun dovere di dare conto, mediante ade-
             guata motivazione, delle ragioni poste alla base della decisione, con conseguente
             possibile violazione dell’art. 3 della Costituzione, e dall’altro lato la scarsa tutela
             della posizione della persona offesa dal reato militare alla quale, a causa della
             mancata previsione della querela, è sottratta la possibilità, riconosciuta invece


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