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PANORAMA DI GIUSTIZIA MILITARE


               per i reati comuni, di chiedere una pronuncia penale sulle condotte di cui è stato
               vittima, dovendo egli soggiacere alla volontà totalmente discrezionale espressa
               da altro soggetto. Sotto entrambi i profili il Giudice delle leggi si è mostrato
               irremovibile nel dichiarare la piena compatibilità costituzionale dell’istituto.
                    Riguardo alla mancata previsione dell’obbligo di motivazione si è fatto leva
               sulla natura giuridica della richiesta, ritenendo che fosse da qualificare quale atto
               processuale, sottratto quindi alla disposizione di carattere generale di cui all’art.
               3 della legge 241 del 1990 e da assimilare alla generale categoria delle richieste di
               procedimento, il cui riferimento normativo va individuato nell’art. 342 c.p.p. .
                                                                                        (1)
                    Quanto alle censure originate dalla rilevata disparità di trattamento nella
               tutela della vittima di reati perseguibili a richiesta del Comandante di Corpo,
               nella  medesima  Ordinanza  sono  state  svolte  le  seguenti  considerazioni,  che
               meritano di essere testualmente riportate: «… la possibile disparità di tratta-
               mento  tra  i  colpevoli  di  reati  militari,  come  conseguenza  delle  insindacabili
               determinazioni del Comandante del Corpo, non pone la norma denunciata in
               contrasto con l’art. 3 Cost., in quanto la discrezionalità nell’applicazione della
               legge, attribuita al comandante - al quale, peraltro, è doveroso accreditare doti
               di imparzialità e distacco  - “non può dar luogo a violazioni apprezzabili sotto
                                       (2)
               il profilo della violazione del principio di uguaglianza” ; che, del pari, si è esclu-
                                                                   (3)
               so che l’istituto della richiesta di procedimento, risolvendosi nell’attribuzione al
               Comandante del Corpo di un potere svincolato da ogni controllo, leda il prin-
               cipio del buon andamento e dell’imparzialità della pubblica amministrazione,
               stante la non arbitrarietà della disciplina dettata dal legislatore ordinario in rap-
               porto agli obiettivi perseguiti dalla previsione normativa ».
                                                                      (4)
                    Con riguardo alla salvaguardia degli interessi della persona offesa, ogget-
               tivamente affievolita a causa dalla mancata previsione della possibilità di pro-
               porre querela, è stato ancora rilevato, sempre nella stessa ordinanza (orienta-
               mento confermato nella Ordinanza di poco successiva n. 186/2001), che la
               prevalenza dell’interesse pubblico di tutelare il prestigio e la dignità delle Forze


               (1)   Corte Cost. Ordinanza n. 409/2000.
               (2)   Cfr. sentenza n. 449 del 1991, nonché ordinanze nn. 396 del 1996 e 467 del 1995.
               (3)   Cfr. sentenza n. 114 del 1982, nonché ordinanze nn. 112 del 1981 e 60 del 1978.
               (4)   Cfr. ordinanze nn. 112 del 1981 e 60 del 1978.

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