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PANORAMA DI GIUSTIZIA MILITARE
per i reati comuni, di chiedere una pronuncia penale sulle condotte di cui è stato
vittima, dovendo egli soggiacere alla volontà totalmente discrezionale espressa
da altro soggetto. Sotto entrambi i profili il Giudice delle leggi si è mostrato
irremovibile nel dichiarare la piena compatibilità costituzionale dell’istituto.
Riguardo alla mancata previsione dell’obbligo di motivazione si è fatto leva
sulla natura giuridica della richiesta, ritenendo che fosse da qualificare quale atto
processuale, sottratto quindi alla disposizione di carattere generale di cui all’art.
3 della legge 241 del 1990 e da assimilare alla generale categoria delle richieste di
procedimento, il cui riferimento normativo va individuato nell’art. 342 c.p.p. .
(1)
Quanto alle censure originate dalla rilevata disparità di trattamento nella
tutela della vittima di reati perseguibili a richiesta del Comandante di Corpo,
nella medesima Ordinanza sono state svolte le seguenti considerazioni, che
meritano di essere testualmente riportate: «… la possibile disparità di tratta-
mento tra i colpevoli di reati militari, come conseguenza delle insindacabili
determinazioni del Comandante del Corpo, non pone la norma denunciata in
contrasto con l’art. 3 Cost., in quanto la discrezionalità nell’applicazione della
legge, attribuita al comandante - al quale, peraltro, è doveroso accreditare doti
di imparzialità e distacco - “non può dar luogo a violazioni apprezzabili sotto
(2)
il profilo della violazione del principio di uguaglianza” ; che, del pari, si è esclu-
(3)
so che l’istituto della richiesta di procedimento, risolvendosi nell’attribuzione al
Comandante del Corpo di un potere svincolato da ogni controllo, leda il prin-
cipio del buon andamento e dell’imparzialità della pubblica amministrazione,
stante la non arbitrarietà della disciplina dettata dal legislatore ordinario in rap-
porto agli obiettivi perseguiti dalla previsione normativa ».
(4)
Con riguardo alla salvaguardia degli interessi della persona offesa, ogget-
tivamente affievolita a causa dalla mancata previsione della possibilità di pro-
porre querela, è stato ancora rilevato, sempre nella stessa ordinanza (orienta-
mento confermato nella Ordinanza di poco successiva n. 186/2001), che la
prevalenza dell’interesse pubblico di tutelare il prestigio e la dignità delle Forze
(1) Corte Cost. Ordinanza n. 409/2000.
(2) Cfr. sentenza n. 449 del 1991, nonché ordinanze nn. 396 del 1996 e 467 del 1995.
(3) Cfr. sentenza n. 114 del 1982, nonché ordinanze nn. 112 del 1981 e 60 del 1978.
(4) Cfr. ordinanze nn. 112 del 1981 e 60 del 1978.
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