Page 118 - Rassegna 2020-1-Supplemento
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PANORAMA DI GIUSTIZIA MILITARE
È evidente, comunque, che né la generale disposizione appena citata, né
quella settoriale contenuta nel TUOM, non prevedendo alcuna sanzione pro-
cessuale collegata al ritardo nella comunicazione della notitia criminis al titolare
del potere di richiesta, risolvono in via definitiva il problema. Infatti, resta
comunque priva di adeguata soddisfazione l’esigenza, immanente al sistema,
che l’intero iter attraverso cui si attuano le scelte riguardanti la procedibilità dei
fatti costituenti reato, quando sono affidate a organi istituzionali, sia caratteriz-
zato da tempi ragionevolmente rapidi e rigidamente predefiniti.
L’attuale assetto, quindi, per un verso non appare idoneo a contemperare
in misura soddisfacente i diversi interessi in campo (quello pubblico verso un
equilibrato esercizio dell’azione penale militare nei casi di reati di modesta gra-
vità, e quello privato dei soggetti coinvolti, le cui posizioni giuridiche meritano
di trovare una definizione in tempi certi e di ragionevole durata) e, per altro
verso, contrasta, potenzialmente sino a vanificarla, con la volontà del legislatore
codicistico, che ha inteso fissare in modo perentorio, anche se purtroppo
incompleto, un termine ben preciso per l’esercizio del potere di richiesta, e ciò
proprio al fine di evitare il protrarsi incontrollato di un limbo decisionale sulla
concreta perseguibilità penale del fatto.
A ben vedere, la questione risulta di rilevanza tutt’altro che secondaria,
avendo anche a che fare, in ultima analisi, con l’esercizio - costituzionalmente
obbligatorio - dell’azione penale e con il principio, recentemente costituziona-
lizzato, di ragionevole durata del processo, che deve trovare attuazione anche
nelle fasi precedenti a quella propriamente processuale.
A margine, è il caso di evidenziare che, nei casi in cui il titolare della facoltà
di richiesta non riceva alcuna comunicazione attraverso i canali interni (com’è
accaduto nella vicenda qui esaminata), si ritiene ammissibile che sia il pubblico
ministero a metterlo a conoscenza dei fatti e invitarlo ad esprimere il suo inten-
dimento.
Tuttavia non sfugge che una tale attività di sostanziale supplenza, pur rite-
nuta, come detto, pienamente legittima, possa essere soggettivamente interpre-
tata come una latente pressione esercitata dalla pubblica accusa nei confronti
del comandante perché formuli la richiesta e rimuova l’ostacolo procedimenta-
le. In proposito, infatti, non va dimenticato che, in caso di mero silenzio del-
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