Page 118 - Rassegna 2020-1-Supplemento
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PANORAMA DI GIUSTIZIA MILITARE


                    È evidente, comunque, che né la generale disposizione appena citata, né
               quella settoriale contenuta nel TUOM, non prevedendo alcuna sanzione pro-
               cessuale collegata al ritardo nella comunicazione della notitia criminis al titolare
               del  potere  di  richiesta,  risolvono  in  via  definitiva  il  problema.  Infatti,  resta
               comunque priva di adeguata soddisfazione l’esigenza, immanente al sistema,
               che l’intero iter attraverso cui si attuano le scelte riguardanti la procedibilità dei
               fatti costituenti reato, quando sono affidate a organi istituzionali, sia caratteriz-
               zato da tempi ragionevolmente rapidi e rigidamente predefiniti.
                    L’attuale assetto, quindi, per un verso non appare idoneo a contemperare
               in misura soddisfacente i diversi interessi in campo (quello pubblico verso un
               equilibrato esercizio dell’azione penale militare nei casi di reati di modesta gra-
               vità, e quello privato dei soggetti coinvolti, le cui posizioni giuridiche meritano
               di trovare una definizione in tempi certi e di ragionevole durata) e, per altro
               verso, contrasta, potenzialmente sino a vanificarla, con la volontà del legislatore
               codicistico,  che  ha  inteso  fissare  in  modo  perentorio,  anche  se  purtroppo
               incompleto, un termine ben preciso per l’esercizio del potere di richiesta, e ciò
               proprio al fine di evitare il protrarsi incontrollato di un limbo decisionale sulla
               concreta perseguibilità penale del fatto.
                    A ben vedere, la questione risulta di rilevanza tutt’altro che secondaria,
               avendo anche a che fare, in ultima analisi, con l’esercizio - costituzionalmente
               obbligatorio - dell’azione penale e con il principio, recentemente costituziona-
               lizzato, di ragionevole durata del processo, che deve trovare attuazione anche
               nelle fasi precedenti a quella propriamente processuale.
                    A margine, è il caso di evidenziare che, nei casi in cui il titolare della facoltà
               di richiesta non riceva alcuna comunicazione attraverso i canali interni (com’è
               accaduto nella vicenda qui esaminata), si ritiene ammissibile che sia il pubblico
               ministero a metterlo a conoscenza dei fatti e invitarlo ad esprimere il suo inten-
               dimento.
                    Tuttavia non sfugge che una tale attività di sostanziale supplenza, pur rite-
               nuta, come detto, pienamente legittima, possa essere soggettivamente interpre-
               tata come una latente pressione esercitata dalla pubblica accusa nei confronti
               del comandante perché formuli la richiesta e rimuova l’ostacolo procedimenta-
               le. In proposito, infatti, non va dimenticato che, in caso di mero silenzio del-


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