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La nozione di amministrazione militare nel reato di truffa
                              per indebita percezione di emolumenti
                  Nota a Cassazione, Sezione I, 9 novembre 2017/11 luglio 2018, n. 31590

                                       Dottor Antonio SABINO

                  Reati contro il patrimonio - Truffa - Militare che ottiene in modo fraudolento indebite uti-
             lità derivanti da provviste conferite alla Forza armata da comparto diverso dal Ministero della
             Difesa per il conseguimento delle sue finalità istituzionali - Si configura il reato di truffa a danno
             dell’Amministrazione militare di cui all’art. 234, cc. 1 e 2 n. 1, prima ipotesi), c.p.m.p.

                  Commette  il  reato  di  truffa  militare  aggravata  a  danno
             dell’Amministrazione militare, di competenza della giurisdizione penale militare,
             l’appartenente alle Forze armate che consegue indebite prestazioni economiche
             per lavoro straordinario non effettuato e indennità per servizi non svolti, anche
             se la copertura finanziaria proviene da amministrazioni diverse dal Ministero
             della  Difesa,  dovendosi  dare  rilievo  alla  circostanza  che  le  somme  percepite
             erano state comunque conferite al Corpo militare di appartenenza e da questo
             gestite per l’espletamento di attività rientranti nei suoi compiti d’istituto.
                  Il rapporto tra la giurisdizione ordinaria e quella militare, notoriamente
             complesso e non sempre ispirato a criteri di logica coerenza, assume connotati
             peculiari per quanto riguarda il reato di truffa , la cui qualificazione giuridica
                                                          (1)
             come reato militare e il conseguente radicamento della competenza nell’ambito
             della giustizia militare deriva non solo dalla qualifica di militare in servizio del
             soggetto attivo , ma anche dalla “militarità” del soggetto passivo, con l’ulterio-
                           (2)
             re particolarità derivante dalla circostanza che quest’ultimo potrebbe non essere



             (1) La questione, ovviamente, riguarda l’intero mosaico dei reati contro il patrimonio, ma le pro-
                 blematiche sono solo in parte coincidenti, a causa delle profonde differenze che caratterizzano
                 gli elementi strutturali delle varie fattispecie. Ci si riserva, quindi, in futuro di tornare sul tema.
             (2) Peraltro, si noti che anche la qualificazione soggettiva di una persona fisica come militare in ser-
                 vizio risponde a regole alquanto complesse. Sia consentito in proposito richiamare, a puro titolo
                 esemplificativo: A. SABINO, Militari considerati in servizio alle armi agli effetti della legge penale militare.
                 Tassatività delle ipotesi previste dall’art. 5 c.p.m.p.. Qualche riflessione in tema di errore sulla qualità soggettiva
                 dell’agente nel reato militare, in RASSEGNA DELL’ARMA DEI CARABINIERI, n. 1/2017, pagg. 168 e ss.).

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