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La nozione di amministrazione militare nel reato di truffa
per indebita percezione di emolumenti
Nota a Cassazione, Sezione I, 9 novembre 2017/11 luglio 2018, n. 31590
Dottor Antonio SABINO
Reati contro il patrimonio - Truffa - Militare che ottiene in modo fraudolento indebite uti-
lità derivanti da provviste conferite alla Forza armata da comparto diverso dal Ministero della
Difesa per il conseguimento delle sue finalità istituzionali - Si configura il reato di truffa a danno
dell’Amministrazione militare di cui all’art. 234, cc. 1 e 2 n. 1, prima ipotesi), c.p.m.p.
Commette il reato di truffa militare aggravata a danno
dell’Amministrazione militare, di competenza della giurisdizione penale militare,
l’appartenente alle Forze armate che consegue indebite prestazioni economiche
per lavoro straordinario non effettuato e indennità per servizi non svolti, anche
se la copertura finanziaria proviene da amministrazioni diverse dal Ministero
della Difesa, dovendosi dare rilievo alla circostanza che le somme percepite
erano state comunque conferite al Corpo militare di appartenenza e da questo
gestite per l’espletamento di attività rientranti nei suoi compiti d’istituto.
Il rapporto tra la giurisdizione ordinaria e quella militare, notoriamente
complesso e non sempre ispirato a criteri di logica coerenza, assume connotati
peculiari per quanto riguarda il reato di truffa , la cui qualificazione giuridica
(1)
come reato militare e il conseguente radicamento della competenza nell’ambito
della giustizia militare deriva non solo dalla qualifica di militare in servizio del
soggetto attivo , ma anche dalla “militarità” del soggetto passivo, con l’ulterio-
(2)
re particolarità derivante dalla circostanza che quest’ultimo potrebbe non essere
(1) La questione, ovviamente, riguarda l’intero mosaico dei reati contro il patrimonio, ma le pro-
blematiche sono solo in parte coincidenti, a causa delle profonde differenze che caratterizzano
gli elementi strutturali delle varie fattispecie. Ci si riserva, quindi, in futuro di tornare sul tema.
(2) Peraltro, si noti che anche la qualificazione soggettiva di una persona fisica come militare in ser-
vizio risponde a regole alquanto complesse. Sia consentito in proposito richiamare, a puro titolo
esemplificativo: A. SABINO, Militari considerati in servizio alle armi agli effetti della legge penale militare.
Tassatività delle ipotesi previste dall’art. 5 c.p.m.p.. Qualche riflessione in tema di errore sulla qualità soggettiva
dell’agente nel reato militare, in RASSEGNA DELL’ARMA DEI CARABINIERI, n. 1/2017, pagg. 168 e ss.).
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