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PANORAMA DI GIUSTIZIA MILITARE


               una persona fisica ma la pubblica amministrazione ovvero, nella specie, l’ammi-
               nistrazione militare. Ne consegue la necessità di definire i criteri in base ai quali
               quest’ultima può essere riconosciuta come tale e ciò non solo al fine dell’appli-
               cabilità della prevista circostanza aggravante, ma soprattutto, come si è detto,
               per verificare la riconducibilità del fatto al novero dei reati militari.
                    La questione risulta alquanto complessa e la sentenza in commento offre
               lo spunto per delineare un quadro, sia pur sommario, della situazione e di come
               la giurisprudenza di legittimità si sia mossa con andamento, invero, non sempre
               convincente.
                    In via preliminare, si può dire che il principale aspetto problematico sca-
               turisce dal dato oggettivo rappresentato dalla eterogeneità delle funzioni istitu-
               zionali svolte dalle nostre Forze armate (compresi ovviamente i Corpi militari),
               e dalla corrispondente eterogeneità delle fonti di approvvigionamento finanzia-
               rio, che in molti casi sono estranee al Ministero della Difesa.
                    Basti pensare al Corpo della Guardia di Finanza, dipendente dal Ministero
               delle Finanze (art. 1, L. 23 aprile 1959, n. 189) o al Corpo delle Capitanerie di
               Porto-Guardia Costiera che, pur essendo dipendente dalla Marina Militare, per
               moltissimi aspetti fa capo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (artt. 132
               e 134 del D.Lgs. n. 66 del 15 marzo 2010, Codice dell’Ordinamento Militare; da
               qui in avanti COM). Ma il fenomeno assume connotazioni ancora più comples-
               se, ove si consideri che anche nell’ambito di una stessa Forza Armata o di uno
               stesso Corpo militare la copertura finanziaria necessaria allo svolgimento delle
               varie attività può provenire da comparti differenti a seconda delle diverse tipo-
               logie di impiego.
                    Nel caso affrontato dalla sentenza in esame, ad esempio, per lo svolgimen-
               to delle attività espletate dall’Arma dei Carabinieri nel quadro della sua dipen-
               denza funzionale dal Ministro dell’Interno per i compiti di tutela dell’ordine e
               della sicurezza pubblica (art. 162 COM), la relativa copertura finanziaria è assi-
               curata da quel dicastero e non dal Ministero della Difesa.
                    È necessario, quindi, ad avviso di chi scrive, procedere caso per caso a
               focalizzare tre circostanze di fatto che risultano fondamentali per delineare un
               esatto inquadramento della questione; esse sono rappresentate dalla provenien-
               za, dalla destinazione d’impiego e dalle modalità di gestione delle somme di


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