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PANORAMA DI GIUSTIZIA MILITARE
Nel caso esaminato si è quindi riconosciuto il reato di truffa militare
aggravata nella condotta di un militare in servizio presso la Sezione amministra-
tiva di un Comando Provinciale, che aveva falsamente dichiarato l’effettuazione
di lavoro straordinario e aveva, quindi, indebitamente percepito somme di
denaro erogate dalla Prefettura (quindi Ministero dell’Interno) in favore del
citato reparto.
Occorre però sottolineare che in altra precedente sentenza (anch’essa
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citata da quella in commento), la Suprema Corte era pervenuta a un risultato
diametralmente opposto. Il caso aveva riguardato il servizio di vigilanza svolto
dall’Arma dei Carabinieri sulle infrastrutture della Banca d’Italia.
In quella circostanza la diversa conclusione era stata motivata ponendo
l’accento sul disposto di cui all’art. 830, comma 3, del COM, secondo cui: “Gli
assegni, le competenze accessorie e le indennità comunque spettanti al perso-
nale effettivamente impiegato nei limiti massimi fissati dal comma 1, nonché
ogni altro elemento di onere connesso al servizio di vigilanza e scorta valori,
sono a carico della Banca d’Italia”. Ne conseguiva, secondo i supremi giudici,
che “il soggetto passivo del reato, nei cui confronti si è dispiegata la condotta e
che avrebbe subito la correlata diminuzione patrimoniale è la Banca d’Italia”,
sicché “il pagamento delle ore di «straordinario» - oggetto della contestata con-
dotta illecita - rientra del tutto in detti oneri ed è sopportato non già dall’ammi-
nistrazione militare ma da un ente pubblico del tutto diverso ed estraneo all’ap-
parato militare”. Appare a questo punto opportuno soffermarsi sulla sostenibi-
lità delle ragioni che hanno condotto la Cassazione, nelle due diverse circostan-
ze, a pervenire a soluzioni opposte, per verificare se effettivamente i casi con-
creti presentassero sufficienti elementi distintivi, tali da giustificare il diverso
trattamento.
A tal fine è necessario richiamare un’altra decisione della Cassazione
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nella quale, evidentemente riconoscendo la necessità di prevenire possibili rilie-
vi critici, originati dalla diversità tra le decisioni adottate, i giudici di legittimità
sono espressamente intervenuti, sostenendo che la difformità di indirizzo sia
solo apparente, nella considerazione che, in caso di condotte fraudolente poste
(6) Sez. I, ordinanza n. 7579 del 22 gennaio 2014, Rv. 258605.
(7) Sez. I, n. 30723 del 16 luglio 2015, PICCOLO già citata in nota 4.
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