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PANORAMA DI GIUSTIZIA MILITARE


               base del positivo riconoscimento della rilevanza pubblica degli interessi da sal-
               vaguardare. Solo così possono trovare adeguata giustificazione anche gli speci-
               fici presidi, sia disciplinari che penali, tipici dell’organizzazione militare e si assi-
               cura che l’impiego della Forza armata avvenga nel rispetto dei principi costitu-
               zionali.
                    Tutto ciò per dire che difficilmente, quando si tratta di servizi affidati alle
               Forze armate o ai Corpi militari dello Stato, può parlarsi, come evocato dalla
               Suprema Corte, di attività o di rapporti di tipo privatistico. Per un verso sarebbe
               come riconoscere la possibilità che i nostri militari siano inquadrati, come i
               dipendenti degli istituti privati di vigilanza, sulla base di un rapporto meramente
               contrattuale con il soggetto beneficiario che provvede al pagamento (peraltro
               in via mediata) del servizio e, per altro verso, si minerebbe in radice l’essenza
               stessa della militarità, che non può prescindere dal costante rispetto, nelle atti-
               vità di servizio, delle sue peculiari regole.
                    Con riguardo a tale ultimo profilo, nessuno dubita, ad esempio, che l’or-
               dine impartito da un militare ad un suo subordinato nel corso di una operazione
               di ordine pubblico trovi tutela nell’art. 173 del codice penale militare di pace, e
               ciò anche se il coordinamento di tali attività sia affidato all’autorità di pubblica
               sicurezza  e  sussista  per  tale  materia  la  dipendenza  funzionale  dell’Arma  dei
               Carabinieri dal Ministro dell’Interno (art. 162, comma 1, lett. b) del COM);
               oppure che sia attinente al servizio e alla disciplina, ai sensi dell’art. 199 c.p.p.,
               la condotta di chi offenda un superiore per cause legate all’attività di tutela del-
               l’ambiente, anch’essa inserita tra i compiti speciali di cui all’art. 16 del D.Lgs.
               297/2000.
                    Ad avviso di chi scrive, pertanto, l’attività di vigilanza fornita alle strutture
               della Banca d’Italia, rientrando a pieno titolo nei compiti d’istituto dell’Arma
               dei Carabinieri, ancorché nell’ambito di quelli qualificati come speciali, non può
               che esplicarsi con gli stessi connotati “militari” di tutti gli altri compiti affidati
               alla Forza armata, analogamente a quanto accade anche per altri organismi mili-
               tari, quali, come si è già visto, la Guardia di Finanza o le Capitanerie di Porto-
               Guardia Costiera.
                    Riprendendo, in conclusione, gli elementi qualificanti che prima abbiamo
               delineato, ossia: provenienza, destinazione d’impiego e modalità di gestione dei


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