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La violata consegna nel servizio di pattuglia automontata
Nota a Cassazione, Sezione I, 12 luglio 2018/22 gennaio 2019, n. 2878
Dottor Antonio SABINO
Reati contro il servizio - Violata consegna - Servizio di pattuglia automontata -
Interruzione non autorizzata del servizio - Configura il reato.
Risponde del reato di violata consegna di cui all’articolo 120 c.p.m.p. il militare che
interrompe il servizio esterno di pattuglia automontata senza averne dato previa comunica-
zione alla Centrale Operativa e, conseguentemente, senza averne ricevuto autorizzazione.
Ritorniamo sul tema della violata consegna, già affrontato per alcuni
aspetti nel n. 3/2017 , prendendo spunto dalla recentissima sentenza qui anno-
(1)
tata, allo scopo di approfondire alcune specifiche questioni legate all’inquadra-
mento giuridico delle possibili condotte devianti poste in essere in occasione
dei servizi di pattuglia automontata.
Si tratta di una casistica che ha costituito oggetto di vari interventi giuri-
sprudenziali, grazie ai quali gli elementi costitutivi di questo tipico reato contro
il servizio hanno trovato un assestamento sempre più solido e, nel contempo,
più rispondente all’assetto professionale esteso dal 2005 a tutte le nostre Forze
armate. In particolare, la spinta evolutiva, comunque ben radicata sul terreno
del rispetto dei principi fondamentali del diritto penale in tema di tassatività,
offensività e colpevolezza, ha interessato alcuni aspetti che, per la loro colloca-
zione in prima linea sul fronte anche delle difficoltà che possono emergere nel
concreto della verifica giudiziaria, risultano di primaria importanza nell’analisi
della fattispecie, che si conferma essere tra le più complesse e controverse della
normativa penale militare.
Il primo e fondamentale quesito che dottrina e giurisprudenza da sempre
sono state chiamate a porsi riguarda l’inquadramento teorico della nozione di
consegna.
(1) A cui ci sia consentito rinviare per taluni aspetti di carattere generale ivi trattati che, pur rile-
vanti nell’economia dello specifico argomento qui affrontato, non è il caso di ribadire.
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