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LA VIOLATA CONSEGNA NEL SERVIZIO DI PATTUGLIA AUTOMONTATA

             regolati da consegne e che inevitabilmente ricevevano (e spesso subivano mal-
             volentieri) una formazione militare limitata all’essenziale, il che imponeva una
             verifica particolarmente rigorosa in ordine all’effettività di una efficace comu-
             nicazione sin nei dettagli delle prescrizioni di consegna presidiate dalla tutela
             penale. In realtà, un’equilibrata interpretazione della fattispecie non poteva (e a
             maggior ragione non può attualmente, in presenza di Forze armate professio-
             nali) non tener conto del dato normativo un tempo espresso nell’art. 11 del
             Regolamento  di  disciplina  militare  (DPR  31  ottobre  1964),  poi  trasfuso  nel
             vigente art. 730 del Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di
             ordinamento militare (D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 90) secondo cui: “la consegna
             è costituita dalle prescrizioni generali o particolari, permanenti o temporanee,
             scritte o verbali impartite per l’adempimento di un particolare servizio”. Tant’è
             che già negli stessi anni ottanta la giurisprudenza aveva affermato, in alcune
             pronunce di senso contrario, che: “tutte le disposizioni di carattere generale,
             specialmente quando la loro osservanza sia rilevante ai fini della corretta esecu-
             zione di un ordine specifico, formano parte integrante della consegna impartita,
             e ciò indipendentemente dalla circostanza di un loro specifico o diretto richia-
             mo nell’impartire l’ordine particolare ”.
                                                (6)
                  Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, che sono state enucleate pro-
             prio in vista della loro pertinenza con lo specifico tema trattato, passiamo ora
             ad  esaminare  le  questioni  concernenti  il  servizio  di  pattuglia  e  come  la
             Cassazione si è posta rispetto ad esse nella decisione in commento.
                  È noto che si tratta di un’attività comandata mediante emanazione di ordi-
             ni di servizio scritti nei quali sono specificati gli orari di inizio e fine, l’arma-
             mento in dotazione, il territorio nel cui ambito la pattuglia deve muoversi, gli
             obiettivi sensibili da controllare, spesso con precisazione degli orari, gli even-
             tuali posti di blocco o di controllo del traffico ecc. A tali prescrizioni si affian-
             cano quelle contenute nelle complesse disposizioni contenute, ad esempio, nel
             Regolamento Generale dell’Arma dei Carabinieri.

             (6) Così: Cass., Sez. I, 28 maggio 1985, ABATE, in RASS. GIUST. MIL., 1985, pag. 756. Il caso aveva
                 riguardato  la  violazione  delle  disposizioni  concernenti  il  caricamento  e  scaricamento  delle
                 armi, illustrate dal Comandante e ribadite durante un rapporto ufficiali ma non specificamente
                 impartite in relazione ad un concreto servizio assegnato a uno degli ufficiali, che non vi si era
                 attenuto ed era così incorso nel reato.

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