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LA VIOLATA CONSEGNA NEL SERVIZIO DI PATTUGLIA AUTOMONTATA
regolati da consegne e che inevitabilmente ricevevano (e spesso subivano mal-
volentieri) una formazione militare limitata all’essenziale, il che imponeva una
verifica particolarmente rigorosa in ordine all’effettività di una efficace comu-
nicazione sin nei dettagli delle prescrizioni di consegna presidiate dalla tutela
penale. In realtà, un’equilibrata interpretazione della fattispecie non poteva (e a
maggior ragione non può attualmente, in presenza di Forze armate professio-
nali) non tener conto del dato normativo un tempo espresso nell’art. 11 del
Regolamento di disciplina militare (DPR 31 ottobre 1964), poi trasfuso nel
vigente art. 730 del Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di
ordinamento militare (D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 90) secondo cui: “la consegna
è costituita dalle prescrizioni generali o particolari, permanenti o temporanee,
scritte o verbali impartite per l’adempimento di un particolare servizio”. Tant’è
che già negli stessi anni ottanta la giurisprudenza aveva affermato, in alcune
pronunce di senso contrario, che: “tutte le disposizioni di carattere generale,
specialmente quando la loro osservanza sia rilevante ai fini della corretta esecu-
zione di un ordine specifico, formano parte integrante della consegna impartita,
e ciò indipendentemente dalla circostanza di un loro specifico o diretto richia-
mo nell’impartire l’ordine particolare ”.
(6)
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, che sono state enucleate pro-
prio in vista della loro pertinenza con lo specifico tema trattato, passiamo ora
ad esaminare le questioni concernenti il servizio di pattuglia e come la
Cassazione si è posta rispetto ad esse nella decisione in commento.
È noto che si tratta di un’attività comandata mediante emanazione di ordi-
ni di servizio scritti nei quali sono specificati gli orari di inizio e fine, l’arma-
mento in dotazione, il territorio nel cui ambito la pattuglia deve muoversi, gli
obiettivi sensibili da controllare, spesso con precisazione degli orari, gli even-
tuali posti di blocco o di controllo del traffico ecc. A tali prescrizioni si affian-
cano quelle contenute nelle complesse disposizioni contenute, ad esempio, nel
Regolamento Generale dell’Arma dei Carabinieri.
(6) Così: Cass., Sez. I, 28 maggio 1985, ABATE, in RASS. GIUST. MIL., 1985, pag. 756. Il caso aveva
riguardato la violazione delle disposizioni concernenti il caricamento e scaricamento delle
armi, illustrate dal Comandante e ribadite durante un rapporto ufficiali ma non specificamente
impartite in relazione ad un concreto servizio assegnato a uno degli ufficiali, che non vi si era
attenuto ed era così incorso nel reato.
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