Page 133 - Rassegna 2020-1-Supplemento
P. 133

LA VIOLATA CONSEGNA NEL SERVIZIO DI PATTUGLIA AUTOMONTATA

             incompatibili con il corretto espletamento del servizio. In tale ottica ha però
             preferito sviluppare un sofisticato ragionamento prendendo spunto dalla con-
             dotta  di  abbandono  di  posto.  Quest’ultima,  esposta  nella  norma  precettiva
             come alternativa a quella di violata consegna, in realtà fornirebbe una chiave di
             lettura valida a ricostruire in modo omogeneo il senso dell’intera fattispecie,
             consentendo di fondarla sulla rilevanza della “mancata prestazione del servi-
             zio”, così da includere nel nucleo sostanziale della fattispecie solo le violazioni
             che si risolvono di fatto nella interruzione del servizio, con conseguente valo-
             rizzazione non già della formale inosservanza di prescrizioni, quanto della offe-
             sa  al  servizio  paragonabile  per  gravità  all’abbandono  del  posto  e,  quindi,  in
             sostanza, alla sua interruzione. Si tratta, come chiaramente riconosciuto dalla
             stessa dottrina, di una posizione che, pur avendo il pregio di pervenire a una
             qualificazione del reato come di pericolo concreto, mettendolo al riparo da ogni
             possibile dubbio di costituzionalità, non ha trovato seguito, essendo rimasta dif-
             fusamente condivisa la tradizionale impostazione che vede nella violata conse-
             gna un classico reato di pericolo presunto, in cui a venire in risalto è pur sempre
             la violazione delle prescrizioni che regolano il servizio, a condizione che ad esso
             siano funzionalmente attinenti .
                                          (4)
                  Determinante in proposito è la considerazione che la citata teoria consen-
             te, è vero, di coprire l’esigenza sostanziale di salvaguardare la prestazione del
             servizio da ogni condotta - pur non esplicitamente prevista dalle consegne - che
             di fatto ne determini l’interruzione, ma diventa non più sostenibile nel momen-
             to in cui finisce con il mortificare la ratio della fattispecie, che rimane pur sem-
             pre radicata nella necessità di vincolare il militare non solo allo svolgimento dei
             compiti assegnati ma anche all’osservanza di precise condotte operative, ritenute
             essenziali ex ante per il corretto ed efficace svolgimento del servizio.
                  Un secondo nodo da sciogliere riguarda il rilievo che assume la comuni-
             cazione al singolo militare delle disposizioni che regolano il servizio.
                  In proposito è bene precisare, pur apparendo superfluo, che la questione,
             per come qui affrontata, non riguarda l’aspetto psicologico della colpevolezza

             (4) D. BRUNELLI, G. MAZZI, Diritto penale militare, Giuffrè, 2007, pagg. 268 e ss., nel quale, a pag. 274,
                 si richiama espressamente, con riguardo al rapporto tra le due figure della violata consegna e
                 dell’abbandono di posto: D. BRUNELLI, voce Violazione di consegna e abbandono di posto, in ENC.
                 DIR., vol. XLVI, Giuffrè, 1993, pag. 799.

                                                                                     129
   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138