Page 134 - Rassegna 2020-1-Supplemento
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PANORAMA DI GIUSTIZIA MILITARE
(essendo indubbio che può essere chiamato a rispondere del reato solo chi
abbia piena consapevolezza delle prescrizioni che si assumono violate) bensì la
configurazione del fatto tipico. In questa prospettiva, soprattutto nella dottrina
e nella giurisprudenza formatesi negli anni ottanta, ci si era chiesti se la conse-
gna, così come intesa nell’ambito della fattispecie penale di cui all’art. 120
c.p.m.p., venga a esistenza solo a condizione che le prescrizioni comportamen-
tali che ne costituiscono il contenuto siano comunicate in modo esplicito e per-
sonale al militare interessato dall’autorità che dispone il servizio (con conse-
guente necessità di dimostrare in giudizio l’effettività della comunicazione)
oppure se tale conoscenza possa derivare da fonti cognitive diverse.
È evidente che la tesi più rigorosa non lascerebbe alcuno spazio per il rico-
noscimento della consegna se non in presenza di una formale comunicazione,
ribadita personalmente al militare prima dell’inizio del servizio, del suo integrale
contenuto.
Un tale approdo interpretativo, anche se per certi versi comprensibile
sotto il profilo della necessità che il soggetto comandato sia posto a conoscenza
dello specifico servizio a cui è destinato, in passato è stato spesso applicato in
maniera tanto radicale da portare a escludere la rilevanza di qualsiasi disposizio-
ne di carattere generale che non fosse stata esplicitamente trasmessa, all’atto di
intraprendere il servizio, al militare tenuto ad osservarla. In particolare sia la
dottrina sia la giurisprudenza prevalenti negli anni ottanta avevano posto l’ac-
cento sulla locuzione “consegna avuta”, utilizzata dal codice, che lascerebbe
intendere la necessità di una “traditio” e, quindi, di un provvedimento indivi-
duale, specificamente rivolto al singolo militare, contenente nel dettaglio tutte
le disposizioni da osservare nello svolgimento del servizio .
(5)
Il citato orientamento risentiva, a nostro avviso, della particolare conside-
razione rivolta alla condizione dei militari di leva, i quali rappresentavano la
grande maggioranza dei soggetti di fatto impegnati nello svolgimento di servizi
(5) In tal senso, tra le altre: Corte Militare d’Appello, Sez. Dist. Verona, 19 ottobre 1984, ABATE,
in RASS. GIUST. MIL. 1985, pag. 729; Corte Militare d’Appello, Roma, 5 giugno 1985, BOTTINI,
ivi, 1985, pag. 599; Cass., Sez. I, 29 ottobre 1986, BRUZZESI, ivi, 1987, pag. 93.
In dottrina, con opportuni distinguo e per un quadro più completo di tale impostazione, si
vedano: G. ROSIN, Considerazioni, op. cit., pagg. 423 e ss. D. BRUNELLI, voce Violazione di conse-
gna e abbandono di posto, in ENC. DIR., vol. XLVI, Giuffrè, 1993, pag. 794.
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