Page 138 - Rassegna 2020-1-Supplemento
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PANORAMA DI GIUSTIZIA MILITARE
di un’attività coordinata, per la cui efficacia è indispensabile il costante affida-
mento che la pattuglia sia effettivamente presente e attiva sul territorio di com-
petenza, secondo quanto programmato nell’ordine di servizio, così da far fron-
te a tutte le rilevanti evenienze segnalate dai cittadini o da altri operatori delle
Forze dell’ordine alla centrale operativa. Ne consegue logicamente il dovere per
la pattuglia di comunicare a quest’ultima qualsiasi situazione che impedisca il
regolare corso del servizio, così da consentire la salvaguardia al massimo grado
possibile delle esigenze operative, eventualmente anche mediante la predisposi-
zione delle azioni necessarie a una sostituzione.
La violata consegna è reato di pericolo presunto in quanto si perfeziona
con la sola violazione delle prescrizioni, senza la necessità del verificarsi di un
ulteriore evento come conseguenza della violazione stessa .
(8)
La Cassazione, nel pervenire all’affermazione di penale responsabilità
dell’imputato, ha anche fatto leva sul mancato prolungamento dell’orario di
lavoro necessario al recupero temporale del servizio non prestato.
Si tratta, a nostro avviso, di un argomento non pertinente, in quanto la
questione potrebbe al più rilevare in chiave di eventuale indebito arricchimento
per la percezione degli emolumenti relativi al periodo di omesso svolgimento
del servizio, ma di certo l’eventuale recupero non potrebbe mai far venir meno
il reato di violata consegna che, per sua natura, è contro il servizio e si consuma
con la sola inosservanza delle disposizioni.
Non viene affrontata in sentenza, perché nel caso di specie non rilevante,
la questione concernente gli ampi profili di discrezionalità connaturati al servi-
zio di pattuglia e i parametri con i quali valutare l’eventuale rilevanza penale dei
possibili sconfinamenti oltre i limiti segnati dalla natura del servizio. Anche in
questo caso ci si muove su un terreno decisamente accidentato, perché se non
vi è dubbio che nell’ambito della discrezionalità non può esservi consegna, è
altrettanto indubbio che, quando si tratta di attività regolate da consegne, gli
eventuali profili di discrezionalità non possono che essere contenuti all’interno
di un perimetro che rimane comunque segnato dalla natura determinata e fun-
zionalmente circoscritta di quel servizio.
(8) In sentenza si richiamano le seguenti decisioni della stessa Corte di Cassazione: Sez. I, n. 23316,
del 15 maggio 2015; Sez. I, n. 19760 del 1° aprile 2008.
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