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PANORAMA DI GIUSTIZIA MILITARE


               di un’attività coordinata, per la cui efficacia è indispensabile il costante affida-
               mento che la pattuglia sia effettivamente presente e attiva sul territorio di com-
               petenza, secondo quanto programmato nell’ordine di servizio, così da far fron-
               te a tutte le rilevanti evenienze segnalate dai cittadini o da altri operatori delle
               Forze dell’ordine alla centrale operativa. Ne consegue logicamente il dovere per
               la pattuglia di comunicare a quest’ultima qualsiasi situazione che impedisca il
               regolare corso del servizio, così da consentire la salvaguardia al massimo grado
               possibile delle esigenze operative, eventualmente anche mediante la predisposi-
               zione delle azioni necessarie a una sostituzione.
                    La violata consegna è reato di pericolo presunto in quanto si perfeziona
               con la sola violazione delle prescrizioni, senza la necessità del verificarsi di un
               ulteriore evento come conseguenza della violazione stessa .
                                                                       (8)
                    La  Cassazione,  nel  pervenire  all’affermazione  di  penale  responsabilità
               dell’imputato,  ha  anche  fatto  leva  sul  mancato  prolungamento  dell’orario  di
               lavoro necessario al recupero temporale del servizio non prestato.
                    Si tratta, a nostro avviso, di un argomento non pertinente, in quanto la
               questione potrebbe al più rilevare in chiave di eventuale indebito arricchimento
               per la percezione degli emolumenti relativi al periodo di omesso svolgimento
               del servizio, ma di certo l’eventuale recupero non potrebbe mai far venir meno
               il reato di violata consegna che, per sua natura, è contro il servizio e si consuma
               con la sola inosservanza delle disposizioni.
                    Non viene affrontata in sentenza, perché nel caso di specie non rilevante,
               la questione concernente gli ampi profili di discrezionalità connaturati al servi-
               zio di pattuglia e i parametri con i quali valutare l’eventuale rilevanza penale dei
               possibili sconfinamenti oltre i limiti segnati dalla natura del servizio. Anche in
               questo caso ci si muove su un terreno decisamente accidentato, perché se non
               vi è dubbio che nell’ambito della discrezionalità non può esservi consegna, è
               altrettanto indubbio che, quando si tratta di attività regolate da consegne, gli
               eventuali profili di discrezionalità non possono che essere contenuti all’interno
               di un perimetro che rimane comunque segnato dalla natura determinata e fun-
               zionalmente circoscritta di quel servizio.


               (8) In sentenza si richiamano le seguenti decisioni della stessa Corte di Cassazione: Sez. I, n. 23316,
                   del 15 maggio 2015; Sez. I, n. 19760 del 1° aprile 2008.

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