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LA VIOLATA CONSEGNA NEL SERVIZIO DI PATTUGLIA AUTOMONTATA

                  Il giudice, quindi, per poter stabilire se il reato si sia realizzato nella sua
             materialità, sarà quindi chiamato di volta in volta a stabilire se le scelte adottate
             dall’agente abbiano superato tali confini, valutazione che, applicando le direttri-
             ci ermeneutiche delineatesi nella recente giurisprudenza, andrà sviluppata sul
             parametro della compatibilità sostanziale della condotta prescelta con la “fun-
             zionalità della prestazione”, per utilizzare una locuzione contenuta nella senten-
             za in commento.
                  Resta comunque fermo che la stella polare utile ad orientare in concreto
             l’azione di qualunque militare di pattuglia, anche nel momento in cui sia chia-
             mato a scegliere tra diverse possibili opzioni operative e, a maggior ragione, nel
             caso in cui dovesse trovarsi nella assoluta necessità di interrompere per qualun-
             que ragione il servizio o anche solo di modificarne le prestabilite modalità di
             svolgimento,  deve  essere  la  consapevolezza  della  necessità  di  tenere  sempre
             informata la centrale operativa e di osservarne le disposizioni.
                  Conclusivamente, può rilevarsi che, pur non potendo restare indifferenti
             alle ardue questioni sollevate in dottrina nell’impervio percorso volto ad offrire
             una tranquillizzante ricostruzione dogmatica della fattispecie, la linea interpre-
             tativa seguita nel caso di specie dalla Corte di Cassazione pare essere ispirata ad
             un utile pragmatismo, che ha condotto a soluzioni sufficientemente rispettose
             dei principi di tassatività ed offensività, nella consapevolezza che i latenti dubbi
             di  costituzionalità  che  incombono  sulla  fattispecie  sono  allo  stato  superabili
             solo mantenendo una vigile attenzione ai contenuti della fondamentale senten-
             za della Corte Costituzionale n. 236/2000.
                  La  decisione  qui  commentata,  infatti,  ponendosi  in  piena  sintonia  con
             quanto affermato dal giudice delle leggi, se da un lato qualifica senza tentenna-
             menti la violata consegna come reato di pericolo presunto (legato, quindi, alla
             mera inosservanza di disposizioni frutto di valutazioni elaborate a priori, in via
             generale o particolare, dall’autorità preposta) dall’altro lato, in una visione ben
             orientata al rispetto dei surrichiamati principi di tassatività e offensività, non
             trascura di porre particolare attenzione al ruolo equilibratore svolto dalle fina-
             lità del servizio emergenti dall’impianto complessivo delle disposizioni di con-
             segna; ciò sia per includere nel novero di quanto penalmente tutelato quelle pre-
             scrizioni che, ancorché inespresse, siano oggettivamente incompatibili con il


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