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LA VIOLATA CONSEGNA NEL SERVIZIO DI PATTUGLIA AUTOMONTATA
In motivazione, la suprema Corte, nel disattendere le censure mosse dal
ricorrente, preliminarmente ha richiamato la nozione di consegna fatta propria
dall’art. 730 del D.Lgs. 90/2010 (Testo Unico delle disposizioni regolamentari
in materia di Ordinamento Militare) e ha quindi elaborato alcune significative
considerazioni, dalle quali appare possibile enucleare i seguenti principi.
Concorrono a fissare i connotati cogenti del servizio regolato da consegna
non soltanto le disposizioni scritte o orali riguardanti lo specifico servizio ma
anche le prescrizioni generali, indipendentemente dalla circostanza di un loro
diretto richiamo nell’ordine particolare (in proposito la sentenza ricorda la pro-
nuncia della Cassazione n. 5371 del 19 gennaio 2000).
Il servizio di pattuglia, in particolare quello svolto dai militari dell’Arma
dei Carabinieri, è disciplinato, nel suo concreto svolgimento, dalle norme del
Regolamento Generale dell’Arma, dall’ordine di servizio e dalle eventuali diret-
tive impartite dal comandante preposto.
Conformemente a quanto fissato nella sentenza della Corte Costituzionale
n. 236/2000, il bene giuridico protetto dalla norma è la funzionalità della pre-
stazione e non la disciplina militare, il che fa salvo il rispetto del principio di
offensività, sotto il duplice profilo da un lato della formulazione della norma,
che richiama una nozione di consegna caratterizzata dalla determinazione intera
e tassativa del comportamento del militare di servizio in rapporto alla sua fun-
zione strumentale all’efficienza dell’attività, e dall’altro lato “dell’applicazione
concreta della fattispecie normativa da parte del giudice, al quale spetta valutare
se tutte le prescrizioni impartite siano, nei singoli casi, finalizzate al corretto
svolgimento del servizio”. L’interruzione del servizio è rilevante ai fini della
configurazione del reato in quanto distoglie il militare, sotto il profilo funziona-
le e partecipativo, dalla doverosa attuazione del servizio comandato.
È da sottolineare che nel caso di specie la suprema Corte ha ritenuto
rilevante, ai fini della sussistenza del reato, anche la circostanza che il servi-
zio sia stato interrotto senza dare di ciò alcuna comunicazione alla centrale
operativa.
Tale passaggio motivazionale induce alla considerazione che la necessaria
continuatività del servizio di pattuglia, conclamato anche dalla rigorosa delimi-
tazione degli orari di inizio e fine, è connaturata al suo collocarsi nel contesto
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