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PANORAMA DI GIUSTIZIA MILITARE


                    In particolare, la sentenza sancisce la sussistenza dell’“offesa alla dignità
               della persona lesa” rilevando: “il significato sprezzante della frase” tale da non
               consentire “di considerare prive di contenuto lesivo quelle espressioni volgari,
               che - lungi dall’essere mera espressione di un impoverimento del linguaggio
               comune e dell’educazione - rivestivano effettive connotazioni offensive ed un
               significativo spregiativo, penalmente rilevante”.
                    In verità, la Cassazione non attribuisce alcun risalto al riferimento sessuale
               della frase rivolta alla persona offesa, sottolineandone essenzialmente il “signi-
               ficato spregiativo”; sembra però evidente che le ricadute in termini di effettività
               e percezione della lesione traggono origine proprio dal particolare contenuto
               della frase incriminata, idoneo a produrre nella persona offesa un turbamento
               di tutt’altra natura e rilievo rispetto a quello che si sarebbe determinato a causa
               dell’uso di un più generico epiteto offensivo.
                    In altra occasione abbiamo già evidenziato la particolare attenzione che
               merita il problema della tutela della libertà sessuale nel contesto dei rapporti
               interpersonali tra militari e di come la materia dovrebbe essere meglio discipli-
               nata mediante una compiuta armonizzazione tra diritto penale militare e diritto
               penale comune .
                              (3)
                    Allo stato, ferma restando l’esigenza di un serio processo di riforma, merita
               in ogni caso di essere sottolineata con estremo favore la perdurante vigenza nel-
               l’ambito del diritto penale militare di una fattispecie che, ancorché soggetta alla
               condizione di procedibilità della richiesta del Comandante di Corpo ex art. 260
               c.p.m.p. ,  consenta  all’interno  del  mondo  in  armi  di  mantenere  la  rilevanza
                       (4)
               penale di condotte che colpiscono la vittima nella parte più intima della sua per-
               sonalità, ledendone in misura significativa l’onore e il decoro, soprattutto (sia
               consentito sottolineare) quando si tratta di soggetti di sesso femminile. Ordine
               legittimo e reiterato: ai fini della sussistenza della disobbedienza sono irrilevanti
               le ragioni addotte dal militare che lo riceve.


               (3) Sul punto sia consentito rinviare a: A. SABINO, Reati sessuali e diritto penale militare: questioni attuali e
                   prospettive de iure condendo, in RASSEGNA DELL’ARMA DEI CARABINIERI, n. 2, 2017, pagg. 291 e ss.
               (4) Salvo che il fatto sia stato commesso per cause non estranee al servizio e alla disciplina, nel
                   qual caso si versa nelle ipotesi di insubordinazione o abuso di autorità con ingiuria, perseguibili
                   d’ufficio.

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