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Ordine legittimo e reiterato: ai fini della sussistenza della disobbedienza
sono irrilevanti le ragioni adotte dal militare che lo riceve
Breve nota a Cassazione, Sezione I, 12 luglio 2018/22 gennaio 2019, n. 2877/19
Dottor Antonio SABINO
Reati contro la disciplina militare - Disobbedienza - Reiterazione di ordine non mani-
festamente criminoso - Irrilevanza delle ragioni addotte dal militare - Sussistenza del reato.
Il militare che si rifiuta di obbedire ad un ordine non manifestamente criminoso, attinente
al servizio e alla disciplina, reiterato dal superiore a seguito delle osservazioni formulate da chi
ha ricevuto la disposizione, commette il reato di disobbedienza di cui all’art. 173 c.p.m.p.
Il caso riguardava un soggetto che, dopo aver ricevuto l’ordine di parteci-
pare alla cerimonia dell’alzabandiera indossando la divisa, lo aveva contestato
sostenendo che, rispetto al momento di inizio del suo orario di lavoro, non vi
era tempo sufficiente per indossare l’uniforme. In particolare, il militare soste-
neva che l’esecuzione dell’ordine avrebbe reso necessario anticipare l’arrivo in
caserma rispetto a detto orario, con potenziale lesione del diritto a un equo e
corretto trattamento retributivo. Poiché in precedenza gli era stato negato il
riconoscimento di quel lasso temporale come lavoro straordinario, non aveva
ottemperato all’ordine ricevuto, ritenuto illegittimo, nonostante fosse stato nuo-
vamente impartito dopo il primo motivato diniego.
La Suprema Corte ha ritenuto:
1)“… che l’ordine nel caso di specie, non conteneva, all’evidenza, alcun-
ché di illegale e meno che mai appariva costituire manifestamente reato o, addi-
rittura, indirizzare il comportamento del destinatario di esso contro le istituzio-
ni dello Stato”, sicché non sussistevano le condizioni per l’applicazione del
disposto di cui all’art. 729, comma 2, ultimo periodo, del Testo Unico di cui al
DPR n. 90 del 2010 e del conseguente “dovere di disobbedienza”;
2)che, al contrario, l’ordine, essendo stato confermato nonostante le
osservazioni svolte dal suo destinatario, doveva essere eseguito secondo quanto
disposto dal comma 2, primo periodo, dello stesso articolo;
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