Page 150 - Rassegna 2020-1-Supplemento
P. 150
PANORAMA DI GIUSTIZIA MILITARE
disposizioni non indifferenti rispetto alla riconducibilità alla fattispecie astratta
della disobbedienza delle condotte sopra descritte.
Per il primo caso la norma di riferimento è l’art. 692, comma 5 del DPR
15 marzo 2010, n. 90 - Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia
di ordinamento militare (TUOM). La disposizione sostituisce, riproducendone
integralmente in parte qua il contenuto, quella di cui all’art. 5, comma 5, del
DPR 8 agosto 2002, n. 213 , secondo cui “Il documento caratteristico… è
(1)
tempestivamente notificato all’interessato, che lo firma apponendovi la data”.
Si tratta, quindi, di una forma particolare di notifica in quanto, a differenza
dell’ordinario procedimento notificatorio , è prevista l’attiva partecipazione del
(2)
destinatario, del quale è esplicitamente richiesta la sottoscrizione.
Con riguardo ai provvedimenti disciplinari e, in particolare, alle sanzioni disci-
plinari di corpo, ivi compresa la consegna di rigore, le norme di riferimento sono
contenute negli artt. 1361, comma 2, 1362, comma 8, 1398 comma 5, e 1399 comma 8,
del Codice dell’Ordinamento Militare di cui al D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (COM),
che hanno rispettivamente sostituito, senza apportarvi differenze sostanziali, gli artt.
64, 65, 59 e 66 del Regolamento di Disciplina Militare di cui al DPR 18 luglio 1986,
n. 545. In esse si dispone che il provvedimento contenente la sanzione e la relativa
motivazione sia comunicato in forma scritta all’interessato, senza specificare la
necessità che egli apponga la sua sottoscrizione per presa visione sul provvedimento
o sulla nota di comunicazione. La previsione di tale adempimento compare, peraltro
in via indiretta, solo nella Guida Tecnica “Procedure disciplinari” emanata dalla
Direzione Generale del Personale Militare del Ministero della Difesa. Detta circolare,
infatti, a pag. 163 della 6 Edizione 2019, nel disporre l’obbligo di comunicazione
a
scritta in caso di applicazione di sanzioni disciplinari di corpo diverse dal richiamo,
rinvia ad una allegata modulistica in cui è possibile leggere in calce la dicitura:
“Notifica con consegna di copia. Luogo e data. Firma dell’interessato”.
(1) Detta disposizione, a sua volta, ha sostituito, senza apportarvi alcuna modifica sostanziale,
l’art. 19, ultimo comma, del DPR 15 giugno 1965, n. 1431. L’unica differenza rinvenibile tra
le due norme è che quella del 1965 si esprimeva nel senso che il documento valutativo era
“comunicato” all’interessato, mentre le successive utilizzano il termine “notificato” e prevedo-
no l’apposizione, oltre che della firma, anche della data.
(2) In cui è un soggetto terzo - di regola l’ufficiale giudiziario - che attesta in via esclusiva, sotto-
scrivendo la relata di notifica, l’avvenuta conoscenza legale dell’atto da parte del destinatario.
146