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PANORAMA DI GIUSTIZIA MILITARE


               disposizioni non indifferenti rispetto alla riconducibilità alla fattispecie astratta
               della disobbedienza delle condotte sopra descritte.
                    Per il primo caso la norma di riferimento è l’art. 692, comma 5 del DPR
               15 marzo 2010, n. 90 - Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia
               di ordinamento militare (TUOM). La disposizione sostituisce, riproducendone
               integralmente in parte qua il contenuto, quella di cui all’art. 5, comma 5, del
               DPR 8 agosto 2002, n. 213 , secondo cui “Il documento caratteristico… è
                                           (1)
               tempestivamente notificato all’interessato, che lo firma apponendovi la data”.
               Si tratta, quindi, di una forma particolare di notifica in quanto, a differenza
               dell’ordinario procedimento notificatorio , è prevista l’attiva partecipazione del
                                                       (2)
               destinatario, del quale è esplicitamente richiesta la sottoscrizione.
                    Con riguardo ai provvedimenti disciplinari e, in particolare, alle sanzioni disci-
               plinari di corpo, ivi compresa la consegna di rigore, le norme di riferimento sono
               contenute negli artt. 1361, comma 2, 1362, comma 8, 1398 comma 5, e 1399 comma 8,
               del Codice dell’Ordinamento Militare di cui al D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (COM),
               che hanno rispettivamente sostituito, senza apportarvi differenze sostanziali, gli artt.
               64, 65, 59 e 66 del Regolamento di Disciplina Militare di cui al DPR 18 luglio 1986,
               n. 545. In esse si dispone che il provvedimento contenente la sanzione e la relativa
               motivazione  sia  comunicato  in  forma  scritta  all’interessato,  senza  specificare  la
               necessità che egli apponga la sua sottoscrizione per presa visione sul provvedimento
               o sulla nota di comunicazione. La previsione di tale adempimento compare, peraltro
               in  via  indiretta,  solo  nella  Guida  Tecnica  “Procedure  disciplinari”  emanata  dalla
               Direzione Generale del Personale Militare del Ministero della Difesa. Detta circolare,
               infatti, a pag. 163 della 6  Edizione 2019, nel disporre l’obbligo di comunicazione
                                      a
               scritta in caso di applicazione di sanzioni disciplinari di corpo diverse dal richiamo,
               rinvia  ad  una  allegata  modulistica  in  cui  è  possibile  leggere  in  calce  la  dicitura:
               “Notifica con consegna di copia. Luogo e data. Firma dell’interessato”.


               (1) Detta disposizione, a sua volta, ha sostituito, senza apportarvi alcuna modifica sostanziale,
                   l’art. 19, ultimo comma, del DPR 15 giugno 1965, n. 1431. L’unica differenza rinvenibile tra
                   le due norme è che quella del 1965 si esprimeva nel senso che il documento valutativo era
                   “comunicato” all’interessato, mentre le successive utilizzano il termine “notificato” e prevedo-
                   no l’apposizione, oltre che della firma, anche della data.
               (2) In cui è un soggetto terzo - di regola l’ufficiale giudiziario - che attesta in via esclusiva, sotto-
                   scrivendo la relata di notifica, l’avvenuta conoscenza legale dell’atto da parte del destinatario.

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