Page 155 - Rassegna 2020-1-Supplemento
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LA RILEVANZA PENALE DEL RIFIUTO DI SOTTOSCRIVERE PER PRESA VISIONE LE COMUNICAZIONI
               RIGUARDANTI LA DOCUMENTAZIONE CARATTERISTICA E I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

             dice di legittimità non ha avuto modo di esprimersi e di riaffrontare la questione
             alla  luce  delle  osservazioni  formulate  dalla  Corte  Militare  avverso  l’opzione
             interpretativa seguita nella sentenza 1522/2017. In verità non pare sussistano
             dubbi in ordine alla correttezza delle critiche formulate dal giudice militare e
             alla condivisibilità dell’orientamento tradizionale, soprattutto con riferimento
             alla fragilità delle argomentazioni della Cassazione basate, come è stato dimo-
             strato, su presupposti non aderenti allo stato sia della normativa che dell’inqua-
             dramento costituzionale del reato di cui all’art. 173 c.p.m.p.
                  Un aspetto problematico tuttavia rimane, in quanto se per un verso la
             Corte Militare ha trovato conferma nelle sue argomentazioni evocando la giu-
             risprudenza formatasi sull’ordine di sottoscrivere i documenti caratteristici, per
             altro verso non ha tenuto conto della differente regolamentazione che discipli-
             na le due procedure, proprio con riguardo alla previsione della sottoscrizione
             da parte dell’interessato.
                  Infatti, come in precedenza rilevato, per la comunicazione delle sanzioni
             disciplinari di Corpo gli artt. 1362, comma 8 e 1398, comma 5 prevedono espli-
             citamente solo la forma scritta, senza nulla precisare in ordine alla sottoscrizio-
             ne dell’atto da parte dell’interessato. Orbene, tale mancanza, a nostro avviso,
             non esclude in alcun modo l’attinenza al servizio dell’eventuale ordine di sotto-
             scrivere la comunicazione, adempimento, peraltro, come si è visto, comunque
             attuato  nella  prassi  alla  luce  delle  disposizioni  di  cui  alla  Guida  Tecnica
             “Procedure disciplinari” emanata da PERSOMIL.
                  In linea di principio, quindi, risultano tuttora ampiamente condivisibili le
             osservazioni formulate dalla Suprema Corte nella sentenza 5/28 febbraio 2008,
             n. 8987 , che ha esaminato approfonditamente tutti i risvolti dell’assetto nor-
                    (8)
             mativo di riferimento, evidenziando come il principio di oralità del procedimen-
             to disciplinare, previsto dall’art. 59 del Regolamento di Disciplina del 1986 (ora
             art.  1398  del  Codice  dell’Ordinamento  Militare)  trova  una  eccezione  nella
             disposizione di cui all’art. 64, comma 2 del Reg. Disc. del 1986 (ora art. 1361,
             comma 1 del COM) .
                                (9)

             (8) Fatte proprie dalla Corte Militare d’Appello nella citata sentenza n. 34/2018.
             (9) Norma relativa alla consegna (caso esaminato dalla sentenza di cui trattasi), analoga a quella pre-
                 vista per la consegna di rigore di cui agli artt. 65 del Reg. Disc. del 1986, ora art. 1362 del COM.

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