Page 155 - Rassegna 2020-1-Supplemento
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LA RILEVANZA PENALE DEL RIFIUTO DI SOTTOSCRIVERE PER PRESA VISIONE LE COMUNICAZIONI
RIGUARDANTI LA DOCUMENTAZIONE CARATTERISTICA E I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
dice di legittimità non ha avuto modo di esprimersi e di riaffrontare la questione
alla luce delle osservazioni formulate dalla Corte Militare avverso l’opzione
interpretativa seguita nella sentenza 1522/2017. In verità non pare sussistano
dubbi in ordine alla correttezza delle critiche formulate dal giudice militare e
alla condivisibilità dell’orientamento tradizionale, soprattutto con riferimento
alla fragilità delle argomentazioni della Cassazione basate, come è stato dimo-
strato, su presupposti non aderenti allo stato sia della normativa che dell’inqua-
dramento costituzionale del reato di cui all’art. 173 c.p.m.p.
Un aspetto problematico tuttavia rimane, in quanto se per un verso la
Corte Militare ha trovato conferma nelle sue argomentazioni evocando la giu-
risprudenza formatasi sull’ordine di sottoscrivere i documenti caratteristici, per
altro verso non ha tenuto conto della differente regolamentazione che discipli-
na le due procedure, proprio con riguardo alla previsione della sottoscrizione
da parte dell’interessato.
Infatti, come in precedenza rilevato, per la comunicazione delle sanzioni
disciplinari di Corpo gli artt. 1362, comma 8 e 1398, comma 5 prevedono espli-
citamente solo la forma scritta, senza nulla precisare in ordine alla sottoscrizio-
ne dell’atto da parte dell’interessato. Orbene, tale mancanza, a nostro avviso,
non esclude in alcun modo l’attinenza al servizio dell’eventuale ordine di sotto-
scrivere la comunicazione, adempimento, peraltro, come si è visto, comunque
attuato nella prassi alla luce delle disposizioni di cui alla Guida Tecnica
“Procedure disciplinari” emanata da PERSOMIL.
In linea di principio, quindi, risultano tuttora ampiamente condivisibili le
osservazioni formulate dalla Suprema Corte nella sentenza 5/28 febbraio 2008,
n. 8987 , che ha esaminato approfonditamente tutti i risvolti dell’assetto nor-
(8)
mativo di riferimento, evidenziando come il principio di oralità del procedimen-
to disciplinare, previsto dall’art. 59 del Regolamento di Disciplina del 1986 (ora
art. 1398 del Codice dell’Ordinamento Militare) trova una eccezione nella
disposizione di cui all’art. 64, comma 2 del Reg. Disc. del 1986 (ora art. 1361,
comma 1 del COM) .
(9)
(8) Fatte proprie dalla Corte Militare d’Appello nella citata sentenza n. 34/2018.
(9) Norma relativa alla consegna (caso esaminato dalla sentenza di cui trattasi), analoga a quella pre-
vista per la consegna di rigore di cui agli artt. 65 del Reg. Disc. del 1986, ora art. 1362 del COM.
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