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PANORAMA DI GIUSTIZIA MILITARE
Sia l’art. 164 sia l’art. 165, invece, come si è già in precedenza notato,
offrono una nozione dai confini più ristretti, il che ha indotto parte della dot-
trina a ritenere che possano costituire oggetto materiale della ritenzione esclu-
sivamente le cose appartenenti alla categoria dei beni considerati dai due articoli
citati, ossia gli oggetti affidati al militare come costituenti l’armamento in dota-
zione o il proprio equipaggiamento .
(4)
Altri autori hanno dato della norma una diversa interpretazione, preferendo
riconoscere un contenuto sostanziale al riferimento, contenuto nell’art. 166, alle
“altre cose destinate a uso militare”, così da ricomprendere all’interno dei confini
della previsione normativa tutti gli oggetti aventi tale destinazione, ancorché non
affidati individualmente al personale militare . Ne consegue che il richiamo agli
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artt. 164 e 165, peraltro come suggerito anche dalla lettera della norma, sarebbe
effettivamente limitato al solo aspetto sanzionatorio, venendosi a determinare, ai
fini della individuazione della pena da applicare, una sorta di una summa divisio tra
le condotte che hanno ad oggetto armi e munizioni e quelle riguardanti tutte le altre
cose destinate a uso militare. A nostro avviso appare preferibile la prima interpre-
tazione perché diversamente opinando il raggio d’azione del reato di ritenzione
sarebbe talmente ampio da comprendere anche oggetti che, benché utilizzati dalle
Forze armate, non posseggono univoca destinazione all’uso militare; si pensi, ad
esempio, alle ordinarie suppellettili da ufficio o agli strumenti informatici in libero
commercio. Peraltro la Cassazione ha esplicitamente rilevato che il reato “presup-
pone una tradizio con obbligo di restituzione” e, quindi, che abbia ad oggetto beni
che, quanto meno in via potenziale, siano suscettibili di affidamento al singolo mili-
tare .
(6)
(4) In tal senso: BRUNELLI, MAZZI, op. cit., pag. 315.
(5) Sul Punto: LANDI, VEUTRO, STELLACCI, VERRI, Manuale di diritto e procedura penale militare, Giuffrè,
1976, pag. 405. In proposito è anche opportuno rammentare che la Corte di Cassazione, Sez. I,
nella sentenza n. 33833/2019, cit., richiamando sue precedenti decisioni, ha individuato il bene
giuridico protetto dalla norma: “nell’interesse generale al regolare svolgimento del più volte evocato servizio
militare, inteso come complesso di attività preordinate all’assolvimento del compito fondamentale della difesa del ter-
ritorio nazionale (Cass., Sez. I, 3 aprile 1995, TANZI, rv. 201509; anche, Sez. I, n. 5982 del 16 marzo
2000, LUPI, Rv. 216017)”. Evidente, nell’ottica dei giudici di legittimità, l’estensione dell’interesse
protetto a tutte le attività di servizio e, quindi, a tutti i beni ad esse strumentali, soprattutto armi
e munizioni, ancorché non suscettibili di costituire dotazione personale del singolo militare.
(6) Cass., Sez. I, 15 marzo 2016/23 settembre 2016, n. 39709.
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