Page 160 - Rassegna 2020-1-Supplemento
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PANORAMA DI GIUSTIZIA MILITARE


                    Sia  l’art.  164  sia  l’art.  165,  invece,  come  si  è  già  in  precedenza  notato,
               offrono una nozione dai confini più ristretti, il che ha indotto parte della dot-
               trina a ritenere che possano costituire oggetto materiale della ritenzione esclu-
               sivamente le cose appartenenti alla categoria dei beni considerati dai due articoli
               citati, ossia gli oggetti affidati al militare come costituenti l’armamento in dota-
               zione o il proprio equipaggiamento .
                                                  (4)
                    Altri autori hanno dato della norma una diversa interpretazione, preferendo
               riconoscere un contenuto sostanziale al riferimento, contenuto nell’art. 166, alle
               “altre cose destinate a uso militare”, così da ricomprendere all’interno dei confini
               della previsione normativa tutti gli oggetti aventi tale destinazione, ancorché non
               affidati individualmente al personale militare . Ne consegue che il richiamo agli
                                                          (5)
               artt. 164 e 165, peraltro come suggerito anche dalla lettera della norma, sarebbe
               effettivamente limitato al solo aspetto sanzionatorio, venendosi a determinare, ai
               fini della individuazione della pena da applicare, una sorta di una summa divisio tra
               le condotte che hanno ad oggetto armi e munizioni e quelle riguardanti tutte le altre
               cose destinate a uso militare. A nostro avviso appare preferibile la prima interpre-
               tazione perché diversamente opinando il raggio d’azione del reato di ritenzione
               sarebbe talmente ampio da comprendere anche oggetti che, benché utilizzati dalle
               Forze armate, non posseggono univoca destinazione all’uso militare; si pensi, ad
               esempio, alle ordinarie suppellettili da ufficio o agli strumenti informatici in libero
               commercio. Peraltro la Cassazione ha esplicitamente rilevato che il reato “presup-
               pone una tradizio con obbligo di restituzione” e, quindi, che abbia ad oggetto beni
               che, quanto meno in via potenziale, siano suscettibili di affidamento al singolo mili-
               tare .
                   (6)

               (4) In tal senso: BRUNELLI, MAZZI, op. cit., pag. 315.
               (5) Sul Punto: LANDI, VEUTRO, STELLACCI, VERRI, Manuale di diritto e procedura penale militare, Giuffrè,
                   1976, pag. 405. In proposito è anche opportuno rammentare che la Corte di Cassazione, Sez. I,
                   nella sentenza n. 33833/2019, cit., richiamando sue precedenti decisioni, ha individuato il bene
                   giuridico protetto dalla norma: “nell’interesse generale al regolare svolgimento del più volte evocato servizio
                   militare, inteso come complesso di attività preordinate all’assolvimento del compito fondamentale della difesa del ter-
                   ritorio nazionale (Cass., Sez. I, 3 aprile 1995, TANZI, rv. 201509; anche, Sez. I, n. 5982 del 16 marzo
                   2000, LUPI, Rv. 216017)”. Evidente, nell’ottica dei giudici di legittimità, l’estensione dell’interesse
                   protetto a tutte le attività di servizio e, quindi, a tutti i beni ad esse strumentali, soprattutto armi
                   e munizioni, ancorché non suscettibili di costituire dotazione personale del singolo militare.
               (6) Cass., Sez. I, 15 marzo 2016/23 settembre 2016, n. 39709.

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