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PANORAMA DI GIUSTIZIA MILITARE


                    Le concrete ricadute di questa affermazione di principio si manifestano in
               tutta la loro importanza ove si consideri che i reati contro il patrimonio (in par-
               ticolare  il  furto  e  l’appropriazione  indebita)  sono  per  loro  natura  istantanei,
               ossia (semplificando) si perfezionano e si consumano con l’atto di impossessa-
               mento o di appropriazione, mentre la ritenzione è ritenuta reato permanente, in
               quanto la condotta criminosa del “ritenere” perdura sino a che sussiste il pos-
               sesso arbitrario del bene . Ne consegue che la decorrenza del termine di pre-
                                       (9)
               scrizione va individuato non al momento dell’inizio della condotta, ma a quello
               della sua cessazione, con evidenti ricadute decisive sull’esito del giudizio. Per
               apprezzare ancor maggiormente la rilevanza di quanto appena evidenziato, si
               consideri che solitamente la condotta di ritenzione viene scoperta a distanza di
               tempo, a volte anni, dal suo inizio, per cui una diversa interpretazione portereb-
               be inesorabilmente molti reati alla prescrizione, e ciò nonostante le novità legi-
               slative che stanno recentemente interessando l’istituto.
                    A questo punto occorre, però, verificare se la condotta di ritenzione si
               ponga sempre come fattispecie alternativa rispetto a quelle poste a tutela del
               patrimonio. Invero, la questione del possibile concorso con tali reati non risulta
               essere stata ex professo affrontata in giurisprudenza e, di fatto, è stata chiusa sulla
               negativa perché o la contestazione sin dall’inizio era stata formulata in termini
               di reato contro il patrimonio  o perché nei casi affrontati era stata di fatto rite-
                                           (10)
               nuta irrilevante per la riconosciuta carenza degli elementi costitutivi delle altre
               fattispecie potenzialmente concorrenti .
                                                     (11)


                   dalla sfera di vigilanza di altri soggetti che agiscano in nome e per conto dell’amministrazione.
               (9) In tal senso, si veda nuovamente la già citata sentenza n. 33833/2019.
               (10) Così, ad esempio, Corte Militare d’Appello, 26 settembre 2017/10 ottobre 2017, n. 73, inedita, in
                   cui risultava ab origine contestato il solo reato di peculato militare (poi derubricato in appropriazione
                   indebita) in relazione alla condotta di un addetto al magazzino vestiario che si appropriava di nume-
                   rose scatole di occhiali da sole da motociclista, materiale certamente destinato a uso militare.
               (11) In proposito si veda: Cass. n. 39709/2016, cit. Quest’ultima decisione, riguardante l’impossessa-
                   mento di carburante ad uso navale sottratto dall’agente, riconosce la sussistenza di un furto mili-
                   tare ed esclude la ritenzione non già per un fenomeno di assorbimento ma perché si è rilevato che
                   il reato di cui all’art. 166 c.p.m.p. presuppone una tradizio con obbligo di restituzione, circostanza
                   di fatto del tutto assente nel caso di specie, trattandosi di materiale che non era nella autonoma
                   disponibilità del militare e (possiamo aggiungere ove si accetti la linea interpretativa prima esposta)
                   non apparteneva alla categoria dei beni destinati a costituire equipaggiamento individuale.

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