Page 165 - Rassegna 2020-1-Supplemento
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IL REATO DI ACQUISTO O RITENZIONE DI EFFETTI MILITARI
una escursione in montagna, hanno anche avuto modo di precisare che, ferma
restando l’irrilevanza della provenienza del materiale, il reato previsto dall’art.
166 non richiede, ai fini della sua sussistenza, che gli oggetti di armamento mili-
tare siano in uso esclusivo alle Forze armate italiane .
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A corollario di quanto sin qui osservato con riferimento agli oggetti di
armamento, è opportuno ricordare che non sono considerati tali le cartucce a
salve, stante la carenza di potenzialità offensiva. Ciò comporta che, dovendosi
applicare la pena prevista dall’art. 165 della reclusione militare fino a sei mesi, il
reato sarà perseguibile a richiesta del Comandante di Corpo ai sensi dell’art. 260
c.p.m.p. In proposito bisogna anche tener conto che il reato può essere scoper-
to anche quando il militare non è più in servizio. In tal caso occorre rammen-
tare che permane intatta la procedibilità a richiesta e che sarà necessario indivi-
duare quale sia l’autorità competente a decidere in ordine alla sua formulazione.
Sul punto, tenuto conto che l’art. 726 del Codice dell’Ordinamento Militare
(D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66) demanda a ciascuna Forza armata l’individuazio-
ne di tali autorità, va segnalato che solo il Comando Generale dell’Arma dei
Carabinieri di recente ha assunto una determinazione per i propri militari in
congedo, attribuendo il potere di richiesta al Comandante di Corpo territorial-
mente competente sul luogo di residenza . Per tutte le altre Forze armate al
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momento soccorre la giurisprudenza che, con una decisione alquanto remota
ma comunque non superata , ha riconosciuto tale potere in capo al
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Comandante del Distretto militare (trasformato adesso in Centro
Documentale) preposto alla gestione e conservazione della documentazione
matricolare dell’autore del reato.
In ultimo non può essere trascurato almeno un cenno all’elemento psico-
logico, anch’esso segnato da singolari peculiarità.
Non è in discussione che sia richiesto il dolo nella sua forma generica,
ossia che l’agente abbia coscienza e volontà di acquistare o ritenere oggetti di
armamento o equipaggiamento militare che non abbiano legittimamente cessa-
(15) Cass., Sez. I, 41636/2019, cit., in cui si richiama la precedente decisione della medesima
Sezione, 13 dicembre 2011/27 gennaio 2012, n. 3364.
(16) Determinazione diramata con nota n. 62/9-3-2016 in data 20 novembre 2019.
(17) Tribunale Supremo Militare, 13 dicembre 1977, LOSURDO, in RASSEGNA DELLA GIUSTIZIA
MILITARE, 1978, 106.
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