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IL REATO DI ACQUISTO O RITENZIONE DI EFFETTI MILITARI
Si pensi, però, al caso di un militare che all’interno di una caserma sottrag-
ga ad un suo collega la pistola di ordinanza e la trattenga successivamente pres-
so di sé: saremmo di fronte sicuramente a un’ipotesi di furto militare consuma-
to ma, nel contempo, non può disconoscersi l’esistenza di una lesione del ser-
vizio militare, che permane nel tempo come conseguenza della sottrazione del
bene all’uso militare a cui è destinato e che non può essere considerata alla stre-
gua di un mero post factum non punibile, riguardando un bene giuridico del tutto
estraneo agli interessi patrimoniali dell’amministrazione militare. A nostro avvi-
so, quindi, trattandosi di reati che prevedono condotte tra esse del tutto diffe-
renti e che tutelano beni giuridici eterogenei, laddove nel fatto siano riconosci-
bili gli elementi costitutivi sia della ritenzione che del furto o di altro reato con-
tro il patrimonio, non è del tutto da escludere che la questione possa essere
risolta nel senso della sussistenza del concorso di reati e non del concorso appa-
rente di norme, non essendovi tra le due tipologie di reato alcun rapporto di
specialità. A tale conclusione, d’altra parte, la giurisprudenza è pervenuta nella
situazione, per certi versi alquanto simile, che si verifica per i reati di furto o di
ricettazione in relazione alla detenzione abusiva di armi .
(12)
Quest’ultimo passaggio costituisce lo spunto per affrontare l’ulteriore
questione, anch’essa di rilievo non secondario, concernente il rapporto tra l’ac-
quisto o la ritenzione di oggetti di armamento militare e le fattispecie di reato
volte a tutelare l’ordine pubblico sotto il profilo del necessario controllo sulla
detenzione illegale di armi e munizioni. In questo caso, se per la condotta di
acquisto non si pone alcun particolare problema nel riconoscere il concorso di
reati, per la ritenzione gli elementi differenziali si assottigliano, in quanto le con-
dotte a prima vista appaiono perfettamente sovrapponibili, riducendosi in
entrambi i casi alla mera detenzione degli oggetti di armamento. In questo caso,
tuttavia, la giurisprudenza ha univocamente escluso qualsiasi ipotesi di assorbi-
mento e ha affermato la sussistenza del concorso formale di cui all’art. 81,
comma 1 c.p.p. e della conseguente connessione tra reati a norma dell’art. 12
c.p.m.p., avendo ritenuto che le due ipotesi di reato sono poste a tutela di beni
giuridici diversi, da un lato l’efficienza delle Forze armate e l’integrità delle loro
(12) In tal senso: Cass., Sez. I, 28 marzo 2019/23 aprile 2019, n. 17415.
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