Page 163 - Rassegna 2020-1-Supplemento
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IL REATO DI ACQUISTO O RITENZIONE DI EFFETTI MILITARI

                  Si pensi, però, al caso di un militare che all’interno di una caserma sottrag-
             ga ad un suo collega la pistola di ordinanza e la trattenga successivamente pres-
             so di sé: saremmo di fronte sicuramente a un’ipotesi di furto militare consuma-
             to ma, nel contempo, non può disconoscersi l’esistenza di una lesione del ser-
             vizio militare, che permane nel tempo come conseguenza della sottrazione del
             bene all’uso militare a cui è destinato e che non può essere considerata alla stre-
             gua di un mero post factum non punibile, riguardando un bene giuridico del tutto
             estraneo agli interessi patrimoniali dell’amministrazione militare. A nostro avvi-
             so, quindi, trattandosi di reati che prevedono condotte tra esse del tutto diffe-
             renti e che tutelano beni giuridici eterogenei, laddove nel fatto siano riconosci-
             bili gli elementi costitutivi sia della ritenzione che del furto o di altro reato con-
             tro il patrimonio, non è del tutto da escludere che la questione possa essere
             risolta nel senso della sussistenza del concorso di reati e non del concorso appa-
             rente di norme, non essendovi tra le due tipologie di reato alcun rapporto di
             specialità. A tale conclusione, d’altra parte, la giurisprudenza è pervenuta nella
             situazione, per certi versi alquanto simile, che si verifica per i reati di furto o di
             ricettazione in relazione alla detenzione abusiva di armi .
                                                                  (12)
                  Quest’ultimo  passaggio  costituisce  lo  spunto  per  affrontare  l’ulteriore
             questione, anch’essa di rilievo non secondario, concernente il rapporto tra l’ac-
             quisto o la ritenzione di oggetti di armamento militare e le fattispecie di reato
             volte a tutelare l’ordine pubblico sotto il profilo del necessario controllo sulla
             detenzione illegale di armi e munizioni. In questo caso, se per la condotta di
             acquisto non si pone alcun particolare problema nel riconoscere il concorso di
             reati, per la ritenzione gli elementi differenziali si assottigliano, in quanto le con-
             dotte  a  prima  vista  appaiono  perfettamente  sovrapponibili,  riducendosi  in
             entrambi i casi alla mera detenzione degli oggetti di armamento. In questo caso,
             tuttavia, la giurisprudenza ha univocamente escluso qualsiasi ipotesi di assorbi-
             mento  e  ha  affermato  la  sussistenza  del  concorso  formale  di  cui  all’art.  81,
             comma 1 c.p.p. e della conseguente connessione tra reati a norma dell’art. 12
             c.p.m.p., avendo ritenuto che le due ipotesi di reato sono poste a tutela di beni
             giuridici diversi, da un lato l’efficienza delle Forze armate e l’integrità delle loro



             (12) In tal senso: Cass., Sez. I, 28 marzo 2019/23 aprile 2019, n. 17415.

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