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IL REATO DI ACQUISTO O RITENZIONE DI EFFETTI MILITARI

                  In realtà le cose stanno diversamente. Infatti, se bisogna dare un senso alle
             norme precettive in termini di loro concreta operatività, il fatto che il reato di
             ritenzione  possa  essere  commesso  anche  da  un  soggetto  non  militare  (così
             come esplicitamente e insuperabilmente previsto dal dato normativo) comporta
             che il significato “giuridico” da attribuire agli strumenti lessicali utilizzati dal
             legislatore deve necessariamente discostarsi, almeno in certa misura, da quello
             comunemente in uso.
                  Infatti, sia la dottrina che la giurisprudenza si sono da sempre orientate a
             dare al termine “ritenere” il mero significato di “possedere arbitrariamente”,
             ossia di “avere presso di sé”, a prescindere dalle modalità con cui ha avuto ori-
             gine il possesso dell’oggetto materiale del reato .
                                                          (3)
                  Con riguardo alla condotta di ritenzione, quindi, la provenienza delle cose
             oggetto del reato risulta essere un elemento del tutto estraneo alla tipicità della
             fattispecie e ciò disvela la particolare natura, quasi “residuale”, del reato, nel
             senso che, ove dovesse accertarsi che il possesso arbitrario sia scaturito da un
             atto illecito di appropriazione o di impossessamento ovvero che le cose ritenute
             siano provenienti da altro reato diverso dalla alienazione di cui agli artt. 164 e
             165, verrebbero alla luce gli elementi costitutivi dei correlativi reati contro il
             patrimonio quali, a seconda dei casi, l’appropriazione indebita o il furto o la
             ricettazione, con conseguente necessità di stabilire in quale rapporto questi ulti-
             mi si pongono con il reato di ritenzione.
                  Prima di affrontare questo aspetto è necessario, però, definire più puntual-
             mente su quali cose la condotta di ritenzione debba esplicarsi perché si possa
             configurare l’elemento oggettivo del reato di cui trattasi, dovendosi, ancora una
             volta, leggere il testo dell’art. 166 in raffronto con quello degli artt. 164 e 165.
             L’art. 166, infatti, di per sé offre una definizione dell’oggetto materiale del reato
             - oggetti di vestiario, equipaggiamento o armamento militare o altre cose desti-
             nate a uso militare - che appare di portata onnicomprensiva, tanto da potenzial-
             mente includere tutti i beni che sono in concreto utilizzati dalle Forze armate
             per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.

             (3) Per il passato si possono ricordare: in dottrina R. VENDITTI, op. cit. pag. 186; in giurispruden-
                 za: Tribunale Supremo Militare, 12 giugno 1970, RONCHI, in GIUST. PEN. 1972, II, 368. Più di
                 recente: Cass., Sez. I, 8 luglio 2015/15 settembre 2015, n. 37297 e, da ultimo, Cass., Sez. I, 6
                 giugno 2019/10 ottobre 2019, n. 41636.

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