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PANORAMA DI GIUSTIZIA MILITARE
In particolare, la Corte Militare d’Appello, con la sentenza in data 18 aprile
2018, n. 34 (estensore il Presidente Giuseppe Mazzi) ha evidenziato sia l’omoge-
neità del quadro normativo di riferimento rispetto a quello in vigore al momento
della precedente sentenza n. 8987/2008, sia che la decisione della Corte
Costituzionale n. 39/2001 non aveva in sé alcuna portata innovativa, in quanto i
principi in essa affermati, con riguardo agli obiettivi di tutela dell’art. 173 c.p.m.p.,
corrispondevano ad un orientamento della giurisprudenza molto risalente nel
tempo, così come riconosciuto dagli stessi giudici costituzionali.
Tali osservazioni scardinano alla base il ragionamento svolto dalla
Cassazione nella sentenza n. 1522/2018, ponendosi in una prospettiva erme-
neutica che prenda correttamente atto che sia il quadro normativo che l’assetto
costituzionale (quest’ultimo così come delineato dalla Corte Costituzionale)
nella sostanza risultano immutati rispetto a quelli su cui si fondavano i prece-
denti arresti giurisprudenziali consolidatisi nel tempo.
A indirizzare la decisione della Corte Militare in direzione adesiva
all’orientamento tradizionale si è posto anche il non trascurabile dettaglio, ade-
guatamente valorizzato in sentenza, che nell’ordinamento militare non vi è una
norma che equipari il rifiuto di ricevere l’atto alla effettuata notifica, come inve-
ce stabilito dagli artt. 8, comma 1, Legge 890/1982 e 138, comma 2 c.p.c., tant’è
che la Guida tecnica “Procedure disciplinari”, emanata dalla Direzione
Generale per il Personale Militare, prevede che la comunicazione delle sanzioni
disciplinari di corpo avvenga esclusivamente, senza alcuna ipotesi alternativa,
mediante consegna diretta con firma dell’interessato in calce all’atto da notifi-
care. Si affermava, quindi, l’attinenza al servizio dell’ordine di cui trattasi e la
sua rilevanza ai fini della configurazione del reato di disobbedienza e, in propo-
sito, si evidenziava ulteriormente che a tale conclusione era pervenuta la stessa
Cassazione anche se con riguardo all’ordine di sottoscrizione per presa visione
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della scheda di valutazione e delle note caratteristiche.
La decisione testé riportata n. 34/2018 della Corte Militare d’Appello è
divenuta definitiva in quanto il ricorso per cassazione presentato dall’imputato
è stato dichiarato inammissibile perché depositato fuori termine, sicché il giu-
(7)
(6) Veniva citata la sentenza: Sez. I, n. 52957 del 2 dicembre 2014.
(7) Cass., Sez. I, 7 marzo/1° aprile 2019, n. 14024.
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