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PANORAMA DI GIUSTIZIA MILITARE


                    In particolare, la Corte Militare d’Appello, con la sentenza in data 18 aprile
               2018, n. 34 (estensore il Presidente Giuseppe Mazzi) ha evidenziato sia l’omoge-
               neità del quadro normativo di riferimento rispetto a quello in vigore al momento
               della  precedente  sentenza  n.  8987/2008,  sia  che  la  decisione  della  Corte
               Costituzionale n. 39/2001 non aveva in sé alcuna portata innovativa, in quanto i
               principi in essa affermati, con riguardo agli obiettivi di tutela dell’art. 173 c.p.m.p.,
               corrispondevano ad un orientamento della giurisprudenza molto risalente nel
               tempo, così come riconosciuto dagli stessi giudici costituzionali.
                    Tali  osservazioni  scardinano  alla  base  il  ragionamento  svolto  dalla
               Cassazione nella sentenza n. 1522/2018, ponendosi in una prospettiva erme-
               neutica che prenda correttamente atto che sia il quadro normativo che l’assetto
               costituzionale  (quest’ultimo  così  come  delineato  dalla  Corte  Costituzionale)
               nella sostanza risultano immutati rispetto a quelli su cui si fondavano i prece-
               denti arresti giurisprudenziali consolidatisi nel tempo.
                    A  indirizzare  la  decisione  della  Corte  Militare  in  direzione  adesiva
               all’orientamento tradizionale si è posto anche il non trascurabile dettaglio, ade-
               guatamente valorizzato in sentenza, che nell’ordinamento militare non vi è una
               norma che equipari il rifiuto di ricevere l’atto alla effettuata notifica, come inve-
               ce stabilito dagli artt. 8, comma 1, Legge 890/1982 e 138, comma 2 c.p.c., tant’è
               che  la  Guida  tecnica  “Procedure  disciplinari”,  emanata  dalla  Direzione
               Generale per il Personale Militare, prevede che la comunicazione delle sanzioni
               disciplinari di corpo avvenga esclusivamente, senza alcuna ipotesi alternativa,
               mediante consegna diretta con firma dell’interessato in calce all’atto da notifi-
               care. Si affermava, quindi, l’attinenza al servizio dell’ordine di cui trattasi e la
               sua rilevanza ai fini della configurazione del reato di disobbedienza e, in propo-
               sito, si evidenziava ulteriormente che a tale conclusione era pervenuta la stessa
               Cassazione  anche se con riguardo all’ordine di sottoscrizione per presa visione
                          (6)
               della scheda di valutazione e delle note caratteristiche.
                    La decisione testé riportata n. 34/2018 della Corte Militare d’Appello è
               divenuta definitiva in quanto il ricorso per cassazione presentato dall’imputato
               è stato dichiarato inammissibile  perché depositato fuori termine, sicché il giu-
                                              (7)
               (6) Veniva citata la sentenza: Sez. I, n. 52957 del 2 dicembre 2014.
               (7) Cass., Sez. I, 7 marzo/1° aprile 2019, n. 14024.

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