Page 151 - Rassegna 2020-1-Supplemento
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LA RILEVANZA PENALE DEL RIFIUTO DI SOTTOSCRIVERE PER PRESA VISIONE LE COMUNICAZIONI
               RIGUARDANTI LA DOCUMENTAZIONE CARATTERISTICA E I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

                  Tale essendo, sotto il profilo della disciplina amministrativa, il quadro nor-
             mativo  di  riferimento,  da  cui  emerge  la  non  perfetta  sovrapponibilità  delle
             disposizioni riguardanti la comunicazione dei due diversi tipi di provvedimento
             (sanzione disciplinare di corpo e documento valutativo), occorre subito eviden-
             ziare  che  in  giurisprudenza  è  da  segnalare  una  significativa  diversificazione
             nell’approccio  interpretativo,  con  conseguente  disomogeneità  negli  approdi
             decisionali. Partendo dall’esame dei casi riguardanti il rifiuto di sottoscrivere per
             presa visione il documento caratteristico, tutte le decisioni sono univocamente
             orientate a ritenere che il relativo ordine impartito dal superiore gerarchico è
             attinente al servizio e alla disciplina e, conseguentemente, la sua dolosa inottem-
             peranza configura il reato di disobbedienza di cui all’art. 173 c.p.m.p.
                  In proposito, definitiva chiarezza è stata fatta dalla Suprema Corte che,
             richiamandosi a svariate sentenze di tenore assolutamente univoco, ha limpida-
             mente ricostruito la questione nei termini che seguono: “La giurisprudenza,
             con  orientamento  univoco,  afferma  che  l’ordine  di  sottoscrivere  l’avvenuta
             presa visione della scheda di valutazione e delle note caratteristiche attiene ad
             un adempimento attinente al servizio . È, infatti, incontestabile che, in difetto
                                                 (3)
             di  attestazione  circa  l’effettiva  piena  conoscenza  del  contenuto  integrale  del
             documento oggetto di comunicazione in via breve, al fine della decorrenza dei
             termini  per  eventuali  impugnative  occorrerebbe  procedere  alla  notificazione
             formale dell’atto, con intuibili aggravi per il servizio.
                  Il reato di disobbedienza previsto dall’art. 173 c.p.m.p. è, quindi, sussisten-
             te qualora, come nel caso di specie, il militare rifiuti di sottoscrivere per presa
             visione - come previsto dal DPR 15 giugno 1965, n. 1431, art. 19 - le note carat-
             teristiche redatte dai superiori gerarchici, trattandosi di adempimento attinente
             al servizio (in quanto finalizzato a rendere incontestabile l’avvenuta comunica-
             zione di dette note). Atteso che per la sussistenza del reato, sotto il profilo psi-
             cologico, è richiesto solo il dolo generico, non può assumere rilievo la circostan-
             za che il rifiuto sia stato motivato unicamente dall’intento di contestare il con-
             tenuto del documento in questione ”.
                                               (4)

             (3)   Cfr. ex plurimis Sez. I, n. 19423 del 5 maggio 2008.
             (4)   Sez. I, n. 52957 del 2 dicembre 2014; Sez. I, n. 19423 del 5 maggio 2008; Sez. I, n. 11725 del
                  21 settembre 1999.

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