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LA RILEVANZA PENALE DEL RIFIUTO DI SOTTOSCRIVERE PER PRESA VISIONE LE COMUNICAZIONI
RIGUARDANTI LA DOCUMENTAZIONE CARATTERISTICA E I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Si tratta di una decisione che, a nostro avviso e (come a breve si dirà) ad
avviso anche della Corte Militare d’Appello, non può essere condivisa.
Nella sentenza di cui trattasi la Suprema Corte, in via preliminare, fa leva
sulla pronuncia della Corte Costituzionale (Ordinanza 5/14 febbraio 2001, n. 39)
la quale ha riconosciuto la legittimità del reato di disobbedienza di cui all’art. 173
c.p.m.p., ha osservato che ad essere tutelato non è “un ordine qualsiasi prove-
niente da un superiore gerarchico”, ma solo “l’ordine funzionale e strumentale
alle esigenze del servizio o della disciplina, e comunque non eccedente i compiti
di istituto” dovendosi ritenere che “la tutela apprestata dalla norma censurata
non è il prestigio del superiore in sé e per sé considerato, ma il corretto funzio-
namento dell’apparato militare, in vista del conseguimento dei suoi fini istituzio-
nali, così come puntualmente messo in rilievo da quella giurisprudenza di legit-
timità e di merito che ha sottolineato che l’ordine deve sempre avere fondamen-
to nell’interesse del servizio o della disciplina e non può trovare causa in pretese
di carattere personale o in contrasti di natura privata tra superiore e inferiore”.
Partendo da tali premesse la Cassazione esplicitamente ritiene superati i
principi affermati dalla precedente giurisprudenza (indicando esplicitamente,
per contraddirla, la decisione n. 8987/2008) rilevando che le disposizioni con-
tenute nella normativa in materia e, in particolare, nell’art. 1398 del Codice
dell’Ordinamento Militare, avessero modificato il precedente quadro normati-
vo, con la conseguenza che “l’ordine di sottoscrizione per presa visione non
era, nel caso ora in esame, funzionale e strumentale alle esigenze del servizio o
della disciplina, attenendo ad un atto avente natura endoprocedimentale”.
Il mutato orientamento della Suprema Corte, invero, appare fondato su
una ricostruzione poco convincente del dato normativo. Come si è avuto modo
di evidenziare in precedenza, infatti, il Codice dell’Ordinamento Militare ha di
fatto recepito senza sostanziali modifiche la disciplina contenuta nel
Regolamento di Disciplina Militare del 1965, continuando a disporre che al tra-
sgressore sia comunicato per iscritto il provvedimento contenente la motivazio-
ne. La decisione, quindi, appare fondata su di una inesistente modifica nel
tempo delle disposizioni che regolano le modalità di comunicazione all’interes-
sato delle sanzioni disciplinari e, come prevedibile, ha attirato puntuali e ben
motivate critiche.
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