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LA RILEVANZA PENALE DEL RIFIUTO DI SOTTOSCRIVERE PER PRESA VISIONE LE COMUNICAZIONI
               RIGUARDANTI LA DOCUMENTAZIONE CARATTERISTICA E I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

                  Si tratta di una decisione che, a nostro avviso e (come a breve si dirà) ad
             avviso anche della Corte Militare d’Appello, non può essere condivisa.
                  Nella sentenza di cui trattasi la Suprema Corte, in via preliminare, fa leva
             sulla pronuncia della Corte Costituzionale (Ordinanza 5/14 febbraio 2001, n. 39)
             la quale ha riconosciuto la legittimità del reato di disobbedienza di cui all’art. 173
             c.p.m.p., ha osservato che ad essere tutelato non è “un ordine qualsiasi prove-
             niente da un superiore gerarchico”, ma solo “l’ordine funzionale e strumentale
             alle esigenze del servizio o della disciplina, e comunque non eccedente i compiti
             di istituto” dovendosi ritenere che “la tutela apprestata dalla norma censurata
             non è il prestigio del superiore in sé e per sé considerato, ma il corretto funzio-
             namento dell’apparato militare, in vista del conseguimento dei suoi fini istituzio-
             nali, così come puntualmente messo in rilievo da quella giurisprudenza di legit-
             timità e di merito che ha sottolineato che l’ordine deve sempre avere fondamen-
             to nell’interesse del servizio o della disciplina e non può trovare causa in pretese
             di carattere personale o in contrasti di natura privata tra superiore e inferiore”.
                  Partendo da tali premesse la Cassazione esplicitamente ritiene superati i
             principi  affermati  dalla  precedente  giurisprudenza  (indicando  esplicitamente,
             per contraddirla, la decisione n. 8987/2008) rilevando che le disposizioni con-
             tenute  nella  normativa  in  materia  e,  in  particolare,  nell’art.  1398  del  Codice
             dell’Ordinamento Militare, avessero modificato il precedente quadro normati-
             vo, con la conseguenza che “l’ordine di sottoscrizione per presa visione non
             era, nel caso ora in esame, funzionale e strumentale alle esigenze del servizio o
             della disciplina, attenendo ad un atto avente natura endoprocedimentale”.
                  Il mutato orientamento della Suprema Corte, invero, appare fondato su
             una ricostruzione poco convincente del dato normativo. Come si è avuto modo
             di evidenziare in precedenza, infatti, il Codice dell’Ordinamento Militare ha di
             fatto  recepito  senza  sostanziali  modifiche  la  disciplina  contenuta  nel
             Regolamento di Disciplina Militare del 1965, continuando a disporre che al tra-
             sgressore sia comunicato per iscritto il provvedimento contenente la motivazio-
             ne.  La  decisione,  quindi,  appare  fondata  su  di  una  inesistente  modifica  nel
             tempo delle disposizioni che regolano le modalità di comunicazione all’interes-
             sato delle sanzioni disciplinari e, come prevedibile, ha attirato puntuali e ben
             motivate critiche.


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