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Il reato di acquisto o ritenzione di effetti militari (art. 166 c.p.m.p.)
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                                       Dottor Antonio SABINO

                  La categoria dei reati contro il servizio militare merita di essere oggetto di
             specifico interesse non solo per la peculiarità degli interessi oggetto di tutela ma
             anche per la forte caratterizzazione degli elementi costitutivi delle varie fattispe-
             cie che la compongono, tanto che sia la dottrina che la giurisprudenza sono
             state chiamate ad affrontare problemi interpretativi che, per la loro singolarità,
             hanno richiesto elaborazioni argomentative affatto originali.
                  In particolare, il reato di acquisto o ritenzione di effetti militari, previsto
             dall’art. 166 c.p.m.p., a causa della sua complessa strutturazione e anche per la
             relativa frequenza con cui si manifesta, è stato oggetto di svariati interventi giu-
             risprudenziali che, unitamente all’apporto degli studiosi della materia, hanno
             consentito di definirne i tratti salienti con un sufficiente grado di affidabilità.
                  Una delle caratteristiche di più immediata evidenza è che si tratta dell’uni-
             co reato militare che, al di fuori dei casi di concorso di persone nel reato, può
             essere  commesso  anche  da  soggetti  non  appartenenti  alle  Forze  armate .
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             L’incipit dell’articolo, infatti, nel definire il soggetto attivo non usa il consueto
             termine “il militare” bensì la parola “chiunque”.
                  Ulteriore  particolarità  attiene  all’esplicito  rinvio  che  la  norma  in  esame
             opera verso i reati di cui agli artt. 164 c.p.m.p. (Distruzione o alienazione di
             oggetti di armamento militare) e 165 c.p.m.p. (Distruzione o alienazione di effet-
             ti di vestiario o equipaggiamento militare), entrambi i quali presentano un campo
             d’azione limitato agli oggetti forniti al militare dall’amministrazione come costi-
             tuenti il suo armamento o ovvero il suo vestiario o equipaggiamento. Come sarà
             di seguito meglio chiarito, si tratta di un rinvio che, a differenza di quanto può
             apparire a una lettura superficiale, non riguarda solo il profilo sanzionatorio.

             (1) N.B. Le sentenze di legittimità, citate con le date di udienza e deposito e con il numero d’or-
                 dine, qualora non sia indicata la fonte di consultazione, sono liberamente visibili sul sito Web
                 della Corte di Cassazione.
             (2) Le altre fattispecie che presentano tale caratteristica riguardano le particolari categorie di sog-
                 getti di cui al Titolo V del Codice di pace. Esse presuppongono tuttavia situazioni di fatto
                 prive di concreta attualità o di ben raro accadimento.

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