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La rilevanza penale del rifiuto di sottoscrivere per presa visione le
                   comunicazioni riguardanti la documentazione caratteristica
                                   e i provvedimenti disciplinari

                                       Dottor Antonio SABINO

                  Tra i molteplici versanti sui quali si dipana la struttura gerarchica delle
             Forze armate, le procedure disciplinari e valutative si collocano su un terreno
             particolarmente  insidioso,  in  cui  il  rapporto  di  subordinazione  si  attua  con
             modalità  particolarmente  invasive,  fertile  humus  di  condotte  reattive  che,  in
             misura non infrequente, si esplicano con modalità tali da assumere rilievo pena-
             le militare. Tra queste ultime i casi più diffusi riguardano il rifiuto da parte del
             soggetto interessato di eseguire l’ordine impartito dal superiore di sottoscrivere
             per presa visione le comunicazioni afferenti quel tipo di procedure.
                  In via preliminare è opportuno evidenziare che il fenomeno trae origine
             prevalentemente da un equivoco di fondo, ossia che tale sottoscrizione costitui-
             sca accettazione del contenuto del provvedimento, con conseguente compro-
             missione degli eventuali successivi rimedi anche di livello giurisdizionale.
                  Si tratta, ovviamente, di un assunto del tutto privo di fondamento, di cui
             nella prassi si tenta di neutralizzare le conseguenze informando adeguatamente
             i  destinatari  dei  provvedimenti  sulla  natura  di  tali  sottoscrizioni  e  sulla  loro
             esclusiva funzione probante l’avvenuta ricezione della comunicazione dell’atto,
             anche ai fini del decorso dei termini per eventuali impugnazioni.
                  Purtroppo non sempre questi preliminari chiarimenti sortiscono gli effetti
             desiderati, per cui, come già evidenziato, a volte si verificano condotte di rifiuto,
             a seguito delle quali il superiore non può fare altro che impartire un ordine for-
             male, la cui inottemperanza non può che essere valutata sotto il profilo della
             configurabilità del reato di disobbedienza di cui all’art. 173 c.p.m.p.
                  Necessario, a questo punto, ricordare le norme regolamentari che disci-
             plinano le modalità di comunicazione degli atti conclusivi nelle due procedure
             prese in esame, ossia quella relativa alla compilazione dei documenti caratteri-
             stici, contenenti la scheda valutativa o il rapporto informativo, e quella volta
             all’irrogazione  dei  provvedimenti  disciplinari;  si  tratta,  come  vedremo,  di


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