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La rilevanza penale del rifiuto di sottoscrivere per presa visione le
comunicazioni riguardanti la documentazione caratteristica
e i provvedimenti disciplinari
Dottor Antonio SABINO
Tra i molteplici versanti sui quali si dipana la struttura gerarchica delle
Forze armate, le procedure disciplinari e valutative si collocano su un terreno
particolarmente insidioso, in cui il rapporto di subordinazione si attua con
modalità particolarmente invasive, fertile humus di condotte reattive che, in
misura non infrequente, si esplicano con modalità tali da assumere rilievo pena-
le militare. Tra queste ultime i casi più diffusi riguardano il rifiuto da parte del
soggetto interessato di eseguire l’ordine impartito dal superiore di sottoscrivere
per presa visione le comunicazioni afferenti quel tipo di procedure.
In via preliminare è opportuno evidenziare che il fenomeno trae origine
prevalentemente da un equivoco di fondo, ossia che tale sottoscrizione costitui-
sca accettazione del contenuto del provvedimento, con conseguente compro-
missione degli eventuali successivi rimedi anche di livello giurisdizionale.
Si tratta, ovviamente, di un assunto del tutto privo di fondamento, di cui
nella prassi si tenta di neutralizzare le conseguenze informando adeguatamente
i destinatari dei provvedimenti sulla natura di tali sottoscrizioni e sulla loro
esclusiva funzione probante l’avvenuta ricezione della comunicazione dell’atto,
anche ai fini del decorso dei termini per eventuali impugnazioni.
Purtroppo non sempre questi preliminari chiarimenti sortiscono gli effetti
desiderati, per cui, come già evidenziato, a volte si verificano condotte di rifiuto,
a seguito delle quali il superiore non può fare altro che impartire un ordine for-
male, la cui inottemperanza non può che essere valutata sotto il profilo della
configurabilità del reato di disobbedienza di cui all’art. 173 c.p.m.p.
Necessario, a questo punto, ricordare le norme regolamentari che disci-
plinano le modalità di comunicazione degli atti conclusivi nelle due procedure
prese in esame, ossia quella relativa alla compilazione dei documenti caratteri-
stici, contenenti la scheda valutativa o il rapporto informativo, e quella volta
all’irrogazione dei provvedimenti disciplinari; si tratta, come vedremo, di
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