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PANORAMA DI GIUSTIZIA MILITARE
dotazioni e, dall’altro, l’ordine e la sicurezza della collettività .
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Tale conclusione assume rilievo anche ai fini del riparto di giurisdizione tra
giudice militare e ordinario, dovendosi tener conto che l’art. 13, comma 2 c.p.p.
prevede che, fra reati comuni e reati militari, la connessione di procedimenti
opera soltanto quando il reato comune è più grave di quello militare e che in tale
caso la competenza per tutti i reati appartiene al giudice ordinario. Risulta, quin-
di, determinante valutare se l’illegale detenzione riguardi armi o munizioni da
guerra o tipo guerra, con conseguente configurabilità del reato comune di cui
art. 2, L. 895/1967, ovvero armi o munizioni comuni da sparo, nel qual caso tro-
verebbe applicazione la fattispecie contravvenzionale di cui all’art. 697 del codice
penale. Nel primo caso, infatti, poiché la pena prevista dal citato art. 2 è la reclu-
sione da uno a otto anni e la multa da 3.000 euro a 20.000 euro (superiore, quin-
di, a quella prevista dal combinato disposto degli artt. 164 e 166) la giurisdizione,
per effetto dell’art. 13, comma 2 c.p.p., apparterrà per tutti i reati al giudice ordi-
nario. Nel secondo caso, poiché quello comune è reato contravvenzionale, puni-
to meno gravemente dell’acquisto o della ritenzione, si procederà separatamente,
restando il reato militare di competenza del giudice militare e quello comune del
giudice ordinario. Tale problematica, legata alla non sempre agevole distinzione
tra le armi comuni da sparo - con le relative munizioni - e quelle da guerra, è
venuta più volte alla luce a proposito delle cartucce cal. 9 “parabellum” che, per
la loro diffusione, costituiscono spesso l’oggetto materiale del reato in esame.
Sul punto la giurisprudenza ha ormai assunto una posizione univoca nel
ritenere che si tratti di munizionamento per arma comune da sparo, ancorché
utilizzata dalle Forze armate oprattutto nell’ambito della NATO .
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Peraltro, i giudici di legittimità, con riferimento ad una vicenda che aveva
visto l’imputato dichiarare di aver rinvenuto le cartucce casualmente durante
(13) Sul punto: Cass., Sez. I, 15 maggio 2015/29 maggio 2015, n. 23372.
(14) La Suprema Corte, Sez. I, nella sentenza n. 25352/2019, cit., richiamandosi a specifici pre-
cedenti, così si esprime: “è da considerarsi acclarato il principio secondo cui, in tema di armi,
la pistola semiautomatica 9 x 19 parabellum ha natura di arma comune da sparo, con la con-
seguenza che le cartucce cal. 9 x 19 GFL, che ne costituiscono la naturale dotazione, devono
essere considerate munizioni di arma comune da sparo, la cui detenzione integra la contrav-
venzione prevista dall’art. 697 cod. pen. (Cass. Sez. VII, n. 14385 del 1° dicembre 2017, dep.
2018, VIANDANTE, n. m.; Sez. V, n. 18509 del 17 febbraio 2017, CARLUCCIO, Rv. 269994; Sez.
I, n. 6875 del 5 dicembre 2014, dep. 2015, CARLUCCIO, Rv. 262609)”.
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