Page 129 - Rassegna 2020-1-Supplemento
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LA NOZIONE DI AMMINISTRAZIONE MILITARE NEL REATO DI TRUFFA
                               PER INDEBITA PERCEZIONE DI EMOLUMENTI

             fondi, appare possibile affermare che, ai fini della sussistenza dell’aggravante di
             all’art. 234, comma 2, n. 1, prima ipotesi, del codice di pace e, quindi, della con-
             figurabilità della truffa a danno dell’Amministrazione militare, il primo non ha
             alcuna influenza, essendo indifferente che la copertura finanziaria non proven-
             ga dal Ministero della Difesa; il secondo è sicuramente sussistente in relazione
             allo svolgimento di qualsiasi compito, ordinario o speciale che sia, attribuito dal-
             l’ordinamento all’Arma dei Carabinieri o ad altre Forze armate o Corpi militari;
             il terzo si realizza quando il servizio amministrativo che in concreto gestisce il
             procedimento di liquidazione delle somme indebitamente percepite sia inqua-
             drato all’interno dell’organizzazione militare.













































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