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PANORAMA DI GIUSTIZIA MILITARE


                    Posto tale principio, che appare non più in discussione, a ben vedere anche
               nel caso dei servizi svolti dall’Arma dei Carabinieri per la Banca d’Italia è pos-
               sibile (e necessario) effettuare l’essenziale distinzione tra danno diretto, sofferto
               dalla prima, e danno indiretto che va a carico della seconda.
                    Infatti, se è vero che è la Banca d’Italia a fornire la copertura finanziaria
               per il pagamento della vigilanza e custodia delle proprie sedi, in aderenza a quan-
               to previsto dall’art. 830, ultimo comma, del COM, è anche vero che le somme
               a tale scopo destinate sono attualmente da essa versate all’entrata del bilancio
               dello  Stato,  mediante  riassegnazione  da  parte  del  Ministero  dell’Economia  e
               delle Finanze, sui pertinenti capitoli del programma “Approntamento e impiego
               Carabinieri per la difesa e la sicurezza” nell’ambito della missione “Difesa e sicu-
               rezza del territorio” dello stato di previsione del Ministero della Difesa.
                    Tali complesse definizioni, tipiche del lessico di contabilità di stato, conte-
               nute nella legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per
               l’anno 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” all’art. 12, comma
               10 (che ricalcano quelle contenute nelle leggi di bilancio degli ultimi anni), non
               solo  forniscono  la  descrizione  del  meccanismo  contabile  attraverso  il  quale
               viene  assicurata  la  copertura  finanziaria  dei  servizi  di  cui  trattasi,  ma  danno
               conto del fatto che la gestione dei fondi - compresi il conteggio degli emolu-
               menti ordinari e accessori spettanti in relazione al servizio prestato e il loro con-
               creto pagamento ai singoli militari - è affidata alla stessa Arma dei Carabinieri,
               che li riceve per il tramite del Ministero della Difesa e li amministra nell’ambito
               di programmi attinenti al ruolo istituzionale di quella Forza armata.
                    Passando all’altra questione riguardante la possibilità di individuare servizi
               svolti  dall’Arma  dei  Carabinieri  che  siano  estranei  ai  loro  compiti  d’istituto
               (come  si  è  ritenuto  per  quelli  in  favore  della  Banca  d’Italia  nell’ordinanza
               7579/2015), la Suprema Corte nella sentenza 31590/2018, oggi in commento,
               pur riconoscendo nel caso ivi affrontato il reato di truffa militare aggravata,
               pone una singolare linea di demarcazione tra “le attività rientranti nei compiti
               di istituto propri del Corpo di appartenenza” e gli altri compiti/servizi “che
               rappresentano oggetto di gestione sotto un profilo esclusivamente privatistico”.
                    Questo singolare approdo interpretativo sembra confliggere con il com-
               plesso dettato normativo che regola i compiti assegnati all’Arma dei Carabinieri.


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