Page 123 - Rassegna 2020-1-Supplemento
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LA NOZIONE DI AMMINISTRAZIONE MILITARE NEL REATO DI TRUFFA
PER INDEBITA PERCEZIONE DI EMOLUMENTI
denaro oggetto di indebita locupletazione, con l’avvertenza che non sempre vi
è stata, anche da parte della giurisprudenza di legittimità, una adeguata conside-
razione della loro specifica portata qualificante ai fini che qui interessano.
Così delineato il tema in via generale, passiamo a verificare come la
Suprema Corte ha affrontato il problema, e prendiamo le mosse dalla recentis-
sima sentenza qui in commento, in cui si è ritenuto, dichiaratamente in linea con
la precedente giurisprudenza , che: “L’amministrazione militare deve intendersi
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circoscritta nelle strutture occorrenti per l’organizzazione del personale e dei
mezzi materiali destinati alla difesa armata dello Stato e i beni in dotazione della
stessa si identificano in quelli che, a norma delle leggi sulla contabilità generale
dello Stato (r.d. 18 novembre 1923, n. 1440 e successive integrazioni e modifi-
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che), sono amministrati dal Ministero della difesa o dai Corpi militari (per i quali
occorre fare riferimento al TU approvato con r.d. 2 febbraio 1928, n. 263)”.
In motivazione i giudici tengono però a precisare, per converso, che:
“Non possono, invece, ai sensi dell’art. 1, comma ultimo, r.d. 18 novembre
1923 , essere ritenuti appartenenti all’Amministrazione militare i beni assegnati
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ad altri Ministeri per uso degli stessi o dei servizi da essi dipendenti o da essi
amministrati, ovvero quelli che rappresentano oggetto di gestione sotto un pro-
filo esclusivamente privatistico”. Il complessivo ragionamento dei giudici di
legittimità, pur presentando, come vedremo a breve, alcuni passaggi discutibili,
ha comunque correttamente affermato l’importanza determinante, ai fini del
riconoscimento del danno all’amministrazione militare, da un lato della ricon-
ducibilità alle Forze armate dello Stato dell’organizzazione cui appartiene il sog-
getto attivo del reato e dall’altro lato della circostanza che le somme indebita-
mente percepite siano destinate all’“espletamento di attività rientranti nei com-
piti d’istituto propri del Corpo di appartenenza”, e ciò a prescindere dalla loro
provenienza da un ministero diverso da quello della Difesa.
(3) Sono citate nella motivazione: Sez. Un., n. 1 del 16 marzo 1974, STURNIOLO; Sez. I, n. 1410
del 19 gennaio 2000, PELLEGRINO; Sez. I, n. 3491 del 31 gennaio 2000, PERARCA; Sez. I, n.
30723 del 3 marzo 2015, PICCOLO.
(4) Il numero del regio decreto, in realtà, è 2440 e non 1440, come erroneamente indicato in sentenza.
(5) La norma citata così recita: Ciascun ministero provvede all’amministrazione dei beni mobili
assegnati ad uso proprio o di servizi da esso dipendenti, salve le disposizioni speciali riguar-
danti i mobili di ufficio.
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