Page 123 - Rassegna 2020-1-Supplemento
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LA NOZIONE DI AMMINISTRAZIONE MILITARE NEL REATO DI TRUFFA
                               PER INDEBITA PERCEZIONE DI EMOLUMENTI

             denaro oggetto di indebita locupletazione, con l’avvertenza che non sempre vi
             è stata, anche da parte della giurisprudenza di legittimità, una adeguata conside-
             razione della loro specifica portata qualificante ai fini che qui interessano.
                  Così  delineato  il  tema  in  via  generale,  passiamo  a  verificare  come  la
             Suprema Corte ha affrontato il problema, e prendiamo le mosse dalla recentis-
             sima sentenza qui in commento, in cui si è ritenuto, dichiaratamente in linea con
             la precedente giurisprudenza , che: “L’amministrazione militare deve intendersi
                                        (3)
             circoscritta nelle strutture occorrenti per l’organizzazione del personale e dei
             mezzi materiali destinati alla difesa armata dello Stato e i beni in dotazione della
             stessa si identificano in quelli che, a norma delle leggi sulla contabilità generale
             dello Stato (r.d. 18 novembre 1923, n. 1440  e successive integrazioni e modifi-
                                                      (4)
             che), sono amministrati dal Ministero della difesa o dai Corpi militari (per i quali
             occorre fare riferimento al TU approvato con r.d. 2 febbraio 1928, n. 263)”.
                  In  motivazione  i  giudici  tengono  però  a  precisare,  per  converso,  che:
             “Non  possono,  invece,  ai  sensi  dell’art.  1,  comma  ultimo,  r.d.  18  novembre
             1923 , essere ritenuti appartenenti all’Amministrazione militare i beni assegnati
                 (5)
             ad altri Ministeri per uso degli stessi o dei servizi da essi dipendenti o da essi
             amministrati, ovvero quelli che rappresentano oggetto di gestione sotto un pro-
             filo  esclusivamente  privatistico”.  Il  complessivo  ragionamento  dei  giudici  di
             legittimità, pur presentando, come vedremo a breve, alcuni passaggi discutibili,
             ha comunque correttamente affermato l’importanza determinante, ai fini del
             riconoscimento del danno all’amministrazione militare, da un lato della ricon-
             ducibilità alle Forze armate dello Stato dell’organizzazione cui appartiene il sog-
             getto attivo del reato e dall’altro lato della circostanza che le somme indebita-
             mente percepite siano destinate all’“espletamento di attività rientranti nei com-
             piti d’istituto propri del Corpo di appartenenza”, e ciò a prescindere dalla loro
             provenienza da un ministero diverso da quello della Difesa.


             (3) Sono citate nella motivazione: Sez. Un., n. 1 del 16 marzo 1974, STURNIOLO; Sez. I, n. 1410
                 del 19 gennaio 2000, PELLEGRINO; Sez. I, n. 3491 del 31 gennaio 2000, PERARCA; Sez. I, n.
                 30723 del 3 marzo 2015, PICCOLO.
             (4) Il numero del regio decreto, in realtà, è 2440 e non 1440, come erroneamente indicato in sentenza.
             (5) La norma citata così recita: Ciascun ministero provvede all’amministrazione dei beni mobili
                 assegnati ad uso proprio o di servizi da esso dipendenti, salve le disposizioni speciali riguar-
                 danti i mobili di ufficio.

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