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LA NOZIONE DI AMMINISTRAZIONE MILITARE NEL REATO DI TRUFFA
PER INDEBITA PERCEZIONE DI EMOLUMENTI
Per restare ancorati al caso emblematico dei servizi svolti per la Banca
d’Italia, va ricordato che l’art. 16 del D.Lgs. 297 del 5 ottobre 2000, come sosti-
tuito dall’art. 2125 del COM, esplicitamente li inserisce nel novero dei compiti
speciali affidati all’Arma, ai sensi dell’articolo 830 del COM.
Non si comprende, quindi, per quale ragione tali servizi, ancorché definiti
“speciali”, debbano ritenersi estranei ai compiti d’istituto che la legge affida
all’Arma dei Carabinieri, analogamente a quanto, nello stesso art. 16 del D.Lgs.
297/2000, si dispone con riguardo, ad esempio, alla tutela dell’ambiente, del
patrimonio culturale o del lavoro.
La Cassazione, a ben vedere, non espone in modo argomentato le ragioni
del proprio orientamento e, di fatto, lascia la questione in sospeso. Insiste, invece,
nel porre l’accento sulla circostanza che il soggetto danneggiato sarebbe un
“ente pubblico economico (la Banca d’Italia) del tutto estraneo all’apparato
militare”, con ciò, a nostro sommesso avviso, confondendo i piani e non con-
siderando che il danno è subìto da quell’ente solo in via mediata, in quanto le
somme erogate sono amministrate direttamente da organismi interni all’Arma
dei Carabinieri e quindi, il danno immediato e diretto è subìto dalla Forza arma-
ta. Più in generale, comunque, appare opportuno osservare che la scelta legisla-
tiva di dotare l’apparato statuale di una Forza di polizia ad ordinamento militare
con competenza generale (art. 159 COM), chiamata ad operare in un contesto
caratterizzato dalla estrema complessità dei fenomeni, conferisce alla “militari-
tà” della sua organizzazione un connotato che non può di volta in volta emer-
gere o scomparire a seconda del tipo di servizio prestato, ovvero dei soggetti
che ne fruiscono o del comparto da cui provengono le poste di bilancio messe
a disposizione della Forza armata per il perseguimento dei suoi compiti istitu-
zionali, siano essi “ordinari” o “speciali”.
A ben vedere lo strumento militare, in ogni circostanza in cui viene impie-
gato, non può essere altro se non ciò che esso è, con tutte quelle peculiari carat-
teristiche che ne connotano la struttura e il funzionamento rispetto alle altre
organizzazioni non militari.
Proprio per tale ragione è necessario che le attività operative affidate a una
qualsiasi compagine militare siano autorizzate e disciplinate da specifici atti nor-
mativi di livello primario, che diano ad esse alta copertura politica e legale, sulla
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