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LA NOZIONE DI AMMINISTRAZIONE MILITARE NEL REATO DI TRUFFA
PER INDEBITA PERCEZIONE DI EMOLUMENTI
in essere da militari dell’Arma dei Carabinieri in relazione a servizi svolti per la
Banca d’Italia, la frode era “destinata a trarre in inganno, e a danneggiare, un
ente pubblico economico (nella specie la Banca d’Italia) del tutto estraneo
all’apparato militare … che è tenuto in forza di espressa previsione legislativa
(contenuta nel D.Lgs. n. 66 del 2010) a sopportarne i relativi oneri economici”.
Siffatta particolarità, ad avviso della Corte Suprema, consentiva di distinguere
lo specifico caso rispetto “a tutti gli altri casi di condotte illecite realizzate nello
svolgimento degli ordinari compiti di istituto attribuiti al corpo (militare) di
inquadramento”.
Sia consentito sollevare qualche dubbio sulla fondatezza di tali argomen-
tazioni e delle corrispondenti conclusioni, che sembrano non considerare in
modo coerente gli aspetti fondamentali che concorrono a definire la questio-
ne e, in particolare, il criterio in base al quale individuare per un verso le atti-
vità che rientrano nei compiti istituzionali dell’Arma dei Carabinieri e per
altro verso, sotto un profilo più prettamente tecnico-giuridico, il soggetto
qualificabile come persona offesa del reato di truffa, ossia colui che subisce il
danno. Partendo da tale ultima questione, è noto che il soggetto passivo della
truffa non è colui che viene indotto in errore ma colui che subisce il danno
patrimoniale, sia esso una persona fisica, una persona giuridica o un ente pub-
blico. Pur non essendo questa la sede per una diffusa trattazione sulla partico-
lare connotazione che la nozione di “danno” assume nel reato di truffa, tuttavia
un breve cenno alla distinzione tra danno diretto e indiretto va necessariamente
fatto, perché solo chi subisce il primo è titolare della posizione giuridica di sog-
getto passivo del reato.
In proposito sarà sufficiente porre l’accento su una impostazione erme-
neutica, consolidata in giurisprudenza, secondo cui il soggetto direttamente
danneggiato, quando si tratti di una pubblica amministrazione, è l’ente preposto
all’erogazione dei beni oggetto della frode ovvero, quando si tratti di somme di
denaro, l’ente nel cui bilancio i fondi sono iscritti, ancorché essi siano previa-
mente forniti da altri organismi .
(8)
(8) Si veda, sul punto: Sez. Un., sentenza n. 2780 del 24 gennaio 1996 che, pur datata, mantiene
intatta la sua validità laddove, in un caso di frode nel settore agricolo, dava rilievo decisivo alla
circostanza che il danno fosse stato subito in via diretta dall’AIMA, nonostante i fondi di
copertura fossero provenienti dalla CEE.
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