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LA NOZIONE DI AMMINISTRAZIONE MILITARE NEL REATO DI TRUFFA
                               PER INDEBITA PERCEZIONE DI EMOLUMENTI

             in essere da militari dell’Arma dei Carabinieri in relazione a servizi svolti per la
             Banca d’Italia, la frode era “destinata a trarre in inganno, e a danneggiare, un
             ente  pubblico  economico  (nella  specie  la  Banca  d’Italia)  del  tutto  estraneo
             all’apparato militare … che è tenuto in forza di espressa previsione legislativa
             (contenuta nel D.Lgs. n. 66 del 2010) a sopportarne i relativi oneri economici”.
             Siffatta particolarità, ad avviso della Corte Suprema, consentiva di distinguere
             lo specifico caso rispetto “a tutti gli altri casi di condotte illecite realizzate nello
             svolgimento  degli  ordinari  compiti  di  istituto  attribuiti  al  corpo  (militare)  di
             inquadramento”.
                  Sia consentito sollevare qualche dubbio sulla fondatezza di tali argomen-
             tazioni e delle corrispondenti conclusioni, che sembrano non considerare in
             modo coerente gli aspetti fondamentali che concorrono a definire la questio-
             ne e, in particolare, il criterio in base al quale individuare per un verso le atti-
             vità  che  rientrano  nei  compiti  istituzionali  dell’Arma  dei  Carabinieri  e  per
             altro  verso,  sotto  un  profilo  più  prettamente  tecnico-giuridico,  il  soggetto
             qualificabile come persona offesa del reato di truffa, ossia colui che subisce il
             danno. Partendo da tale ultima questione, è noto che il soggetto passivo della
             truffa non è colui che viene indotto in errore ma colui che subisce il danno
             patrimoniale, sia esso una persona fisica, una persona giuridica o un ente pub-
             blico. Pur non essendo questa la sede per una diffusa trattazione sulla partico-
             lare connotazione che la nozione di “danno” assume nel reato di truffa, tuttavia
             un breve cenno alla distinzione tra danno diretto e indiretto va necessariamente
             fatto, perché solo chi subisce il primo è titolare della posizione giuridica di sog-
             getto passivo del reato.
                  In proposito sarà sufficiente porre l’accento su una impostazione erme-
             neutica,  consolidata  in  giurisprudenza,  secondo  cui  il  soggetto  direttamente
             danneggiato, quando si tratti di una pubblica amministrazione, è l’ente preposto
             all’erogazione dei beni oggetto della frode ovvero, quando si tratti di somme di
             denaro, l’ente nel cui bilancio i fondi sono iscritti, ancorché essi siano previa-
             mente forniti da altri organismi .
                                           (8)
             (8) Si veda, sul punto: Sez. Un., sentenza n. 2780 del 24 gennaio 1996 che, pur datata, mantiene
                 intatta la sua validità laddove, in un caso di frode nel settore agricolo, dava rilievo decisivo alla
                 circostanza che il danno fosse stato subito in via diretta dall’AIMA, nonostante i fondi di
                 copertura fossero provenienti dalla CEE.

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