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LA RICHIESTA DI PROCEDIMENTO DEL COMANDANTE DI CORPO

                  All’evidenza, la particolare normativa testé citata trova la sua ragion d’es-
             sere nel fatto che per i Carabinieri la figura del Comandante di Corpo è indivi-
             duata a un livello alquanto elevato (ad esempio il Comandante di Legione) e, nel
             contempo, le funzioni di polizia giudiziaria militare sono estremamente diffuse,
             essendo appannaggio di tutti gli ufficiali e sottufficiali dell’Arma.
                  Analoghe esplicite disposizioni non si rinvengono per gli Ufficiali di Polizia
             Giudiziaria Militare appartenenti alle altre Forze armate i quali, anche nei casi in
             cui rivestono le funzioni di Comandante di Corpo a cui quella qualifica è colle-
             gata, possono trovarsi nella identica situazione di dover acquisire e trasmettere
             all’Autorità giudiziaria la notizia di reato militare ma di non essere anche titolari,
             in relazione allo specifico caso, della facoltà di richiedere il procedimento.
                  Può farsi l’esempio del fatto commesso da più militari appartenenti a Corpi
             diversi  o  a  Forze  armate  diverse,  per  i  quali  il  comma  secondo  dell’art.  260
             c.p.m.p. attribuisce la facoltà di proporre la richiesta non già al Comandante di
             Corpo che nella sua qualità di ufficiale di polizia giudiziaria militare ha formal-
             mente acquisito la notizia di reato, bensì al Comandante del Corpo dal quale
             dipende il militare più elevato in grado, o, a parità di grado, al superiore in
             comando o al più anziano; oppure si pensi al caso del militare aggregato, nei cui
             confronti la titolarità del potere è stata riconosciuta esclusivamente in capo al
             Comandante del Corpo di appartenenza organica .
                                                            (5)
                  Sulla questione è intervenuta anche l’Autorità giudiziaria militare e, in par-
             ticolare, la Procura Generale Militare presso la Corte Militare d’Appello che,
             con una nota del 10 settembre 2014, emanata d’intesa con le Procure Militari,
             inviata agli Ufficiali di Polizia Giudiziaria Militare per il tramite dei rispettivi
             Stati Maggiori e Comandi Generali, ha disposto che: “se la notizia di reato sia
             stata acquisita da un soggetto appartenente alla Polizia Giudiziaria Militare, ma
             non titolare del potere di formulare la richiesta di procedimento, la comunica-
             zione andrà sempre trasmessa direttamente e tempestivamente all’autorità giu-
             diziaria militare, provvedendo nel contempo a comunicare i fatti al competente
             Comandante di Corpo perché sia posto in grado di assumere le proprie deter-
             minazioni in ordine alla procedibilità”.


             (5)   Cass., Sez. I, sentenza n. 12127 del 28 ottobre 1985 - deposito 13 dicembre 1985; principio ulterior-
                  mente confermato da: Cass., Sez. I, sentenza n. 22699 del 14 aprile 2004 deposito 12 maggio 2004.

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