Page 111 - Rassegna 2020-1-Supplemento
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L’ADDORMENTAMENTO DEL MILITARE DI GUARDIA O DI SERVIZIO CHE SI VERIFICA A CAUSA DI
               VOLONTARIA PREDISPOSIZIONE AL SONNO CONFIGURA IL REATO DI VIOLATA CONSEGNA

             giuridico dei reati in esame, anche sotto il profilo del deciso contrarsi delle fonti
             secondarie di riferimento, sembra sempre più fondata un’interpretazione favo-
             revole a riconoscere la natura essenzialmente extragiuridica dei principali ele-
             menti normativi delle fattispecie di violata consegna, ivi compreso quello che
             concerne gli aspetti caratterizzanti il servizio di sentinella, ben potendo l’inter-
             prete far riferimento al significato che nel linguaggio tecnico-militare l’espres-
             sione è venuta ad assumere nel tempo.
                  Peraltro, se è vero che il problema non assume particolare rilievo nel rap-
             porto tra i reati di cui agli artt. 118 e 120 c.p.m.p., trattandosi di condotte di
             abbandono di posto o di violazione di consegna comunque sanzionate solo a
             titolo di dolo, sia pur con pene differenti (nel primo caso la reclusione militare
             fino a tre anni, nel secondo fino a un anno), non va trascurato che per i casi di
             addormentamento il discrimine è tra la punibilità del fatto e la sua totale irrile-
             vanza penale, in quanto, come si è già avuto modo di osservare, solo ove si
             dovesse ritenere che il soggetto attivo del reato, in relazione alla tipologia di ser-
             vizio svolto, sia qualificabile come sentinella, l’addormentamento colposo rien-
             trerebbe nel perimetro della punibilità previsto dalla fattispecie di cui all’art. 119
             c.p.m.p.
                  È da dire comunque, per riportare la questione nel suo concreto ambito
             di rilevanza, che già da tempo il tipico servizio di sentinella è stato soppiantato
             da forme di vigilanza più dinamica.
                  Di fatto, quindi, può dirsi che ormai, nella quasi totalità dei casi di addor-
             mentamento in servizio, peraltro non infrequenti, la condotta troverà una sua
             sanzione solo a titolo di dolo nell’ambito del reato di cui all’art. 120 c.p.m.p., e
             comunque quando l’addormentamento volontario si ponga in contrasto con le
             disposizioni di consegna o con la natura stessa del servizio, in particolare quan-
             do questo (normalmente di vigilanza) debba essere espletato ininterrottamente.











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