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PANORAMA DI GIUSTIZIA MILITARE


                    Orbene, come noto, il codice di pace si limita ad utilizzare quelle categorie
               soggettive senza fornire di esse alcuna definizione.
                    Dottrina e giurisprudenza sono dovute ricorrere, quindi, o a disposizioni
               regolamentari o, quando neppure queste potevano soccorrere l’interprete, al
               significato ad esse attribuito nel linguaggio tecnico-militare.
                    Per il servizio di sentinella il riferimento d’obbligo era alla disciplina con-
               tenuta nel Regolamento sul servizio territoriale e di presidio adottato, nella sua
               ultima versione, con D.M. 19 maggio 1973, pubblicazione n. 106.
                    In tale strumento normativo non solo poteva essere rinvenuta, nell’ambito
               delle disposizioni sul servizio di guardia, una definizione generale del termine ,
                                                                                          (3)
               ma era contenuta anche la gamma pressoché completa delle caratteristiche del
               servizio di sentinella e le modalità del suo svolgimento, consistenti, in pratica,
               negli elementi essenziali e più qualificanti delle consegne .
                                                                      (4)
                    L’autorità militare direttamente competente a organizzare e comandare il
               servizio si limitava, quindi, a riprodurre o richiamare nelle consegne della sen-
               tinella quanto previsto nel regolamento e a precisare solo gli aspetti legati al
               contesto specifico nel quale il servizio stesso doveva essere svolto, quali gli orari
               di inizio e fine turno, il posto, l’armamento ecc., avendo comunque cura che il
               militare comandato fosse a conoscenza di tutte le disposizioni che era tenuto ad
               osservare. Le altre due figure della vedetta e della scolta, pur esaminate dalla
               dottrina, non hanno mai rappresentato motivo di concreto interesse, trattando-
               si di figure legate ad una organizzazione dei servizi di vigilanza che non trova
               quasi più riscontro nella prassi operativa contemporanea.
                    Attualmente, però, con l’abrogazione espressa del Regolamento del 1973
               sopracitato,  da  parte  dell’art.  2269,  comma  1,  n.  212)  del  Codice

               (3) Art. 27, n. 2 - Sentinella: militare armato di fucile, moschetto o arma automatica, che personifica e assicura
                   la continuità del servizio affidato alla guardia.
               (4) In  particolare,  ad  esempio:  nell’art.  31  si  afferma  il  carattere  inviolabile  della  sentinella,  si
                   descrivono i suoi doveri generali (tra cui la vigilanza ininterrotta, l’obbligo di non allontanarsi
                   dal posto indicato dalla consegna se non dopo essere stato rilevato a cura del capo muta o del
                   comandante della guardia e sostituito da altro militare - il che implica evidentemente che deve
                   trattarsi di servizio continuativo basato sull’avvicendamento dei militari in un turno prestabi-
                   lito - il divieto di comunicare con altri, ad eccezione del comandante della guardia o del gra-
                   duato di muta, ecc.), si definiscono le disposizioni concernenti l’uso delle armi e le modalità
                   di saluto; nell’art. 39 si fissano rigidamente tempi e modi della procedura di cambio.

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