Page 107 - Rassegna 2020-1-Supplemento
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L’ADDORMENTAMENTO DEL MILITARE DI GUARDIA O DI SERVIZIO CHE SI VERIFICA A CAUSA DI
               VOLONTARIA PREDISPOSIZIONE AL SONNO CONFIGURA IL REATO DI VIOLATA CONSEGNA

                  Volendo quindi restare alle peculiari criticità che la sentenza lascia intrav-
             vedere, osserviamo che esse per un verso scaturiscono dall’esistenza stessa di
             un reato volto a punire specificamente la condotta di addormentamento, il che
             ha richiesto una articolata riflessione in ordine ai tratti distintivi che lo caratte-
             rizzano rispetto ai generici reati di violata consegna e, per altro verso, le formule
             utilizzate dal legislatore codicistico per definire il fatto sotto il profilo del sog-
             getto attivo.
                  In ordine al primo aspetto, la prevalente dottrina e una giurisprudenza
             sostanzialmente unanime , sono giunte alla conclusione che l’unica interpreta-
                                     (1)
             zione che consenta di dare all’art. 119 del codice di pace un effettivo significato
             è quella che afferma la natura colposa della fattispecie. A tale approdo interpre-
             tativo consegue che la condotta di addormentamento posta in essere per colpa
             è prevista come reato solo se commessa da una sentinella, vedetta o scolta,
             restando esclusa ogni responsabilità penale nel caso in cui il fatto colposo sia
             commesso dal militare che svolga qualsiasi altro tipo di servizio, ancorché rego-
             lato da consegne. Resta fermo, ovviamente, che la condotta volontaria di addor-
             mentamento verrà a configurare la fattispecie di cui all’art. 120 c.p.m.p., se com-
             messa  da  militare  di  guardia  o  di  servizio,  ovvero  quella  di  cui  all’art.  118
             c.p.m.p., se invece si tratta di servizio di sentinella, vedetta o scolta .
                                                                             (2)
                  Stabilire, quindi, cosa debba intendersi per sentinella, vedetta o scolta non
             solo costituisce operazione necessaria ad inquadrare i tratti distintivi dei reati di
             violata consegna di cui agli artt. 118 e 120 del codice di pace, ma consente
             anche di delimitare, con riguardo all’elemento soggettivo del reato, i confini di
             punibilità della condotta di addormentamento che, in virtù della disposizione di
             cui all’art. 119 c.p.m.p., riceve un trattamento differenziato a seconda del tipo
             di servizio svolto.



             (1) Per una panoramica della dottrina e della giurisprudenza v.: F. UFILUGELLI, I codici penali militari,
                 rassegna di giurisprudenza e di dottrina, Giuffrè, 2001, pagg. 291 e ss.
             (2) Interessante osservare come la Cassazione, nella sentenza in commento, ha respinto le argo-
                 mentazioni del ricorrente affermando che la mancanza di un reato di addormentamento spe-
                 cificamente previsto per i militari di guardia o di servizio non implica che l’addormentamento
                 sia per essi penalmente irrilevante, ma solo che per essere punito deve essere conseguenza di
                 una volontaria predisposizione al sonno, quindi doloso, laddove per la sentinella rileva anche
                 il fatto commesso per colpa.

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