Page 103 - Rassegna 2020-1-Supplemento
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Configurabilità dell’art. 120 c.p.m.p. in caso di violazione delle disposizioni
                      sulla tenuta delle armi nei servizi regolati da consegne
                  Nota a Cassazione, Sezione I, 24 gennaio 2018/16 aprile 2018, n. 16891

                                       Dottor Antonio SABINO

             Violata consegna da parte di militare di guardia o di servizio - Ufficiale di ispezione -
             Inosservanza  dell’obbligo  di  ricevere  l’arma  scarica  e  di  tenerla  senza  colpo  in  canna  -
             Esplosione involontaria di un colpo - Si configura il reato di cui all’art. 120 c.p.m.p.

                  L’esplosione involontaria di un colpo con l’arma in dotazione da parte di
             un militare in servizio di ufficiale di ispezione, le cui consegne dispongono di
             ricevere l’arma scarica e di tenere la stessa senza il colpo in canna, poiché pre-
             suppone un mancato controllo al passaggio di consegne o il caricamento volon-
             tario, costituisce prova del reato di violata consegna ex art. 120 c.p.m.p.
                  Un militare, nel corso di un servizio di ufficiale di ispezione, faceva partire
             un  colpo  dalla  propria  arma  in  dotazione,  fortunatamente  senza  cagionare
             danni a persone.
                  Nei giudizi di merito, in cui egli era stato ritenuto responsabile di violata
             consegna, a propria difesa l’ufficiale prospettava di aver ricevuto l’arma già con
             il colpo in canna e, a prova di ciò, evidenziava che sui registri di armeria non vi
             era alcuna annotazione di un eventuale ripianamento numerico del colpo esplo-
             so, il che stava a significare che l’arma, all’atto del passaggio di consegne, oltre
             ad essere corredata del caricatore con la regolamentare dotazione, doveva avere
             in canna una ulteriore cartuccia, evidentemente inserita dal militare smontante.
                  La  Cassazione,  investita  del  caso  a  seguito  di  ricorso  dell’imputato,  ha
             respinto le doglianze prospettate nell’atto di impugnazione, ritenendo piena-
             mente  logica  e  coerente  la  motivazione  in  fatto  svolta  dalla  Corte  militare
             d’Appello.
                  Secondo il ragionamento dei giudici del merito, in particolare, doveva rite-
             nersi provato, sulla base della testimonianza del militare subentrato all’imputato
             nel servizio (peraltro lo stesso soggetto che gli aveva passato le consegne prima
             del fatto), che l’arma dopo l’esplosione del colpo era stata riconsegnata con
             quattordici colpi nel caricatore e che si era reso necessario rimpiazzarne uno.


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