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PANORAMA DI GIUSTIZIA MILITARE


               se gli elementi caratteristici di tale servizio siano pedissequamente da individuare
               nelle disposizioni regolamentari ad esso dedicate o se sia consentito all’interprete
               attribuire un significato giuridicamente rilevante al termine sentinella sulla sola
               base dalla tradizione del linguaggio tecnico-militare.
                    Peraltro, con riferimento a tale ultimo specifico aspetto, concernente il
               ruolo svolto dalle disposizioni regolamentari ai fini della configurazione com-
               plessiva della fattispecie penale, è da considerare anche la problematica concer-
               nente l’individuazione del confine che separa le violazioni delle disposizioni di
               servizio penalmente rilevanti da quelle eventualmente sanzionabili solo in via
               disciplinare, criteri che sono stati normalmente ancorati ad una nozione di ser-
               vizio e di consegna che, a causa della estrema genericità della definizione con-
               tenuta nell’art. 730 del Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia
               di ordinamento militare (così come nella normativa precedente), si è dovuta
               arricchire di tutta una serie di ulteriori elementi distintivi di creazione chiara-
               mente dottrinaria e giurisprudenziale.
                    Estremamente  significativo,  in  proposito,  un  intervento  della  Corte
               Costituzionale, chiamata ad esprimersi, in tema di art. 120 c.p.m.p., sull’eccesso
               di discrezionalità dell’autorità che emana la consegna nel definire le condotte
               che di fatto vengono inserite nell’alveo del penalmente rilevante. Con la sentenza
               n. 263 del 6 luglio 2000 , infatti, il giudice delle leggi così si è espresso: “… il
                                      (7)
               termine  consegna,  che  nel  linguaggio  comune  possiede  una  molteplicità  di
               significati, anche eterogenei, nell’ambito dell’ordinamento militare è da sempre
               stato inteso in una accezione fortemente tecnica, che lo rende oltremodo pre-
               ciso e per nulla indeterminato”, dovendosi tener conto che: “il reato può essere
               commesso non, genericamente, da un militare in servizio, ma solo da un mili-
               tare che sia comandato ad un servizio determinato ed al quale siano assicurati i
               mezzi per l’esecuzione della consegna”.
                    La Corte ha ancora precisato che la natura della violata consegna come
               reato contro il servizio militare comporta che la consegna stessa deve escludere
               spazi di discrezionalità per il militare comandato, il cui comportamento deve
               essere interamente determinato in maniera precisa e tassativa.
                    Attualmente, quindi, per come è venuto ad evolversi il complessivo assetto

               (7) A cui già abbiamo fatto cenno sul n. 3/2017, pag. 265.

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