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PANORAMA DI GIUSTIZIA MILITARE


                    D’altra parte, è possibile osservare ancora che il tema della dignità della
               persona, come una sorta di fiume carsico, viene ad alimentare le sorgenti del
               diritto (di tutti i diritti) e il suo disconoscimento costituisce a tutti i livelli l’ori-
               gine più o meno remota di ogni forma di ingiustizia e di conflitto.
                    Si tratta, quindi, di un tema con cui tutti gli operatori di giustizia devono
               quotidianamente confrontarsi e che riguarda ancor più da vicino quel servizio
               di giustizia funzionalmente volto al controllo di legalità in ambito militare, ossia
               all’interno di apparati istituzionali che, in un contesto costituzionale che rifiuta
               la  guerra  come  strumento  di  soluzione  delle  controversie,  trovano  la  loro
               sostanziale  legittimazione  nel  perseguimento  del  fine  ultimo  della  tutela  dei
               diritti dell’uomo.
                    E allora, la decisione della Corte Costituzionale prima citata si colora di
               sorprendenti  implicazioni  che  possono  andare  molto  al  di  là  dello  specifico
               thema decidendum e di come esso di fatto sia stato affrontato nella motivazio-
               ne della sentenza.
                    Infatti, l’onore e il decoro, ossia i beni giuridici tutelati dal reato di ingiuria
               di cui all’art. 226 del codice penale militare di pace, non sono altro che partico-
               lari manifestazioni della dignità della persona .
                                                           (4)
                    Quando la Corte àncora la decisione: “oltre che all’esigenza di tutela delle
               persone in quanto tali, anche all’obiettivo di tutelare il rapporto di disciplina
               inteso come insieme di regole di comportamento, la cui osservanza è strumen-
               tale alla coesione delle Forze armate e, dunque, ad esigenze di funzionalità delle
               stesse”, fa una precisa scelta di campo, nel senso di ritenere che all’interno delle
               Forze armate il rispetto della dignità umana, riconosciuto come radice dei diritti
               della persona, deve essere salvaguardato come valore che trascende il livello pri-
               vatistico  dei  rapporti  interpersonali  (a  cui  è  stato  relegato  nella  legislazione
               comune dalla riforma adottata con il D.Lgs. n. 7/2016), per elevarsi ad elemen-
               to  strutturale  dell’organizzazione  militare,  meritevole  di  specifica  rilevanza
               penale, alla luce delle peculiari finalità di rango costituzionale perseguite.

               (4) Questo, infatti, è un concetto che trova riscontro non solo nella giurisprudenza, che lo usa
                   spesso per valutare la portata ingiuriosa delle espressioni o degli atti rivolti contro la persona
                   offesa, ma anche nella testuale formulazione della parte precettiva dei reati di insubordinazio-
                   ne e abuso di autorità mediante ingiuria, i quali utilizzano, tra gli altri, proprio il termine “digni-
                   tà” per descrivere il bene giuridico protetto.

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