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PANORAMA DI GIUSTIZIA MILITARE
D’altra parte, è possibile osservare ancora che il tema della dignità della
persona, come una sorta di fiume carsico, viene ad alimentare le sorgenti del
diritto (di tutti i diritti) e il suo disconoscimento costituisce a tutti i livelli l’ori-
gine più o meno remota di ogni forma di ingiustizia e di conflitto.
Si tratta, quindi, di un tema con cui tutti gli operatori di giustizia devono
quotidianamente confrontarsi e che riguarda ancor più da vicino quel servizio
di giustizia funzionalmente volto al controllo di legalità in ambito militare, ossia
all’interno di apparati istituzionali che, in un contesto costituzionale che rifiuta
la guerra come strumento di soluzione delle controversie, trovano la loro
sostanziale legittimazione nel perseguimento del fine ultimo della tutela dei
diritti dell’uomo.
E allora, la decisione della Corte Costituzionale prima citata si colora di
sorprendenti implicazioni che possono andare molto al di là dello specifico
thema decidendum e di come esso di fatto sia stato affrontato nella motivazio-
ne della sentenza.
Infatti, l’onore e il decoro, ossia i beni giuridici tutelati dal reato di ingiuria
di cui all’art. 226 del codice penale militare di pace, non sono altro che partico-
lari manifestazioni della dignità della persona .
(4)
Quando la Corte àncora la decisione: “oltre che all’esigenza di tutela delle
persone in quanto tali, anche all’obiettivo di tutelare il rapporto di disciplina
inteso come insieme di regole di comportamento, la cui osservanza è strumen-
tale alla coesione delle Forze armate e, dunque, ad esigenze di funzionalità delle
stesse”, fa una precisa scelta di campo, nel senso di ritenere che all’interno delle
Forze armate il rispetto della dignità umana, riconosciuto come radice dei diritti
della persona, deve essere salvaguardato come valore che trascende il livello pri-
vatistico dei rapporti interpersonali (a cui è stato relegato nella legislazione
comune dalla riforma adottata con il D.Lgs. n. 7/2016), per elevarsi ad elemen-
to strutturale dell’organizzazione militare, meritevole di specifica rilevanza
penale, alla luce delle peculiari finalità di rango costituzionale perseguite.
(4) Questo, infatti, è un concetto che trova riscontro non solo nella giurisprudenza, che lo usa
spesso per valutare la portata ingiuriosa delle espressioni o degli atti rivolti contro la persona
offesa, ma anche nella testuale formulazione della parte precettiva dei reati di insubordinazio-
ne e abuso di autorità mediante ingiuria, i quali utilizzano, tra gli altri, proprio il termine “digni-
tà” per descrivere il bene giuridico protetto.
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