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LA CONFIGURAZIONE DEL DANNO PATRIMONIALE NELLE IPOTESI
                            DI TRUFFA MILITARE SULLE INDENNITÀ DI MISSIONE

                  Va detto che la considerazione non è di poco momento, anche se poi il
             Procuratore Generale Militare dall’assunto ha tratto conclusioni che si sono
             scontrate con l’affermazione della Corte di cassazione circa la necessità di pren-
             dere a riferimento, come momento iniziale della missione, il giorno precedente
             a quello di svolgimento dell’attività come si è diffusamente illustrato sopra (e
             non, come sostenuto nel ricorso, il momento di effettiva partenza accertato
             attraverso i riscontri con i tabulati telefonici e con esclusione dei rientri al domi-
             cilio). A tal proposito si deve sottolineare, come già osservato sopra, che nelle
             prime decisioni  annullate dalla Corte di cassazione, i giudici di secondo grado
                           (7)
             avevano verificato la sussistenza di un danno economico apprezzabile muoven-
             dosi esclusivamente nell’ambito del trattamento di missione forfetario, indivi-
             duando il danno per l’Amministrazione militare nella percezione di una mag-
             giore  indennità  in  conseguenza  dell’artificioso  prolungamento  del  momento
             finale della missione, attraverso l’indicazione nel Quadro C dei fogli di viaggio
             di riferimenti temporali fittizi, quindi senza alcuna comparazione con il tratta-
             mento di missione ordinario. In effetti quest’ultimo raffronto, richiesto dai giu-
             dici di legittimità, si appalesa connotato da una marcata empiricità, posto che i
             riferimenti  fattuali  del  trattamento  ordinario  di  missione  non  potevano  che
             essere  del  tutto  astratti  e  costituire  il  portato  di  un’inevitabile  simulazione,
             segnatamente con riguardo alle spese concernenti l’alloggio e vitto.
                  Non a caso nella consulenza tecnica presa a riferimento dall’ultima sen-
             tenza della Corte Militare d’Appello, confermata dai giudici di legittimità, tali
             spese risultano determinate secondo parametri medi, proprio a causa della man-
             canza di dati reali. D’altra parte, il trattamento forfetario è per definizione più
             conveniente  di  quello  ordinario,  come  obiettato  anche  dal  Procuratore
             Generale Militare nel suo ultimo ricorso, quindi la possibilità concreta di indi-
             viduare un danno economico utilizzando come termine di paragone il tratta-
             mento ordinario è inevitabilmente limitata ai soli casi di allungamento artificio-
             so della missione particolarmente consistente (ovvero nel caso di mancato svol-
             gimento parziale o totale della missione stessa).
                  Invece, procedendo al riscontro rimanendo nell’ambito del trattamento
             forfetario  -  cioè  calcolando  le  spettanze  eliminando  la  parte  di  artificioso

             (7) Sentenze n. 65/2013 e n. 67/2013.

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