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LA CONFIGURAZIONE DEL DANNO PATRIMONIALE NELLE IPOTESI
DI TRUFFA MILITARE SULLE INDENNITÀ DI MISSIONE
Va detto che la considerazione non è di poco momento, anche se poi il
Procuratore Generale Militare dall’assunto ha tratto conclusioni che si sono
scontrate con l’affermazione della Corte di cassazione circa la necessità di pren-
dere a riferimento, come momento iniziale della missione, il giorno precedente
a quello di svolgimento dell’attività come si è diffusamente illustrato sopra (e
non, come sostenuto nel ricorso, il momento di effettiva partenza accertato
attraverso i riscontri con i tabulati telefonici e con esclusione dei rientri al domi-
cilio). A tal proposito si deve sottolineare, come già osservato sopra, che nelle
prime decisioni annullate dalla Corte di cassazione, i giudici di secondo grado
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avevano verificato la sussistenza di un danno economico apprezzabile muoven-
dosi esclusivamente nell’ambito del trattamento di missione forfetario, indivi-
duando il danno per l’Amministrazione militare nella percezione di una mag-
giore indennità in conseguenza dell’artificioso prolungamento del momento
finale della missione, attraverso l’indicazione nel Quadro C dei fogli di viaggio
di riferimenti temporali fittizi, quindi senza alcuna comparazione con il tratta-
mento di missione ordinario. In effetti quest’ultimo raffronto, richiesto dai giu-
dici di legittimità, si appalesa connotato da una marcata empiricità, posto che i
riferimenti fattuali del trattamento ordinario di missione non potevano che
essere del tutto astratti e costituire il portato di un’inevitabile simulazione,
segnatamente con riguardo alle spese concernenti l’alloggio e vitto.
Non a caso nella consulenza tecnica presa a riferimento dall’ultima sen-
tenza della Corte Militare d’Appello, confermata dai giudici di legittimità, tali
spese risultano determinate secondo parametri medi, proprio a causa della man-
canza di dati reali. D’altra parte, il trattamento forfetario è per definizione più
conveniente di quello ordinario, come obiettato anche dal Procuratore
Generale Militare nel suo ultimo ricorso, quindi la possibilità concreta di indi-
viduare un danno economico utilizzando come termine di paragone il tratta-
mento ordinario è inevitabilmente limitata ai soli casi di allungamento artificio-
so della missione particolarmente consistente (ovvero nel caso di mancato svol-
gimento parziale o totale della missione stessa).
Invece, procedendo al riscontro rimanendo nell’ambito del trattamento
forfetario - cioè calcolando le spettanze eliminando la parte di artificioso
(7) Sentenze n. 65/2013 e n. 67/2013.
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