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PANORAMA DI GIUSTIZIA MILITARE
allungamento della missione e raffrontandole a quelle effettivamente percepi-
te sulla base delle non veritiere dichiarazioni circa la durata della missione - il
danno risulta economicamente apprezzabile, anche soltanto con riferimento
all’allungamento di una singola missione, con la conseguente possibilità di
attribuire il giusto rilievo penale a condotte infedeli del militare, che altrimenti
ne resterebbero prive nonostante la loro oggettiva gravità.
Va soggiunto che l’impostazione della prima sentenza di appello, risulta,
invero, trovare riscontro in un passaggio della motivazione di altre due decisioni
successivamente adottate dalla Corte di cassazione in casi analoghi , citate inci-
(8)
dentalmente anche nelle ultime sentenze della Corte Militare di Appello (che si
è, però, dovuta conformare al diverso principio affermato dai giudici di legitti-
mità in quei processi) e prese a riferimento anche dal Procuratore Generale
Militare nella sua ultima impugnazione.
Nei ricorsi decisi con tali pronunce, il difensore ricorrente aveva lamenta-
to specificamente la mancata dimostrazione del pregiudizio patrimoniale subìto
dall’Amministrazione, necessario a integrare il reato di truffa, sotto il profilo del
mancato raffronto col maggior esborso economico che sarebbe derivato, in
relazione alla durata delle missioni, dal riconoscimento dell’indennità determi-
nata nella misura ordinaria, anziché in quella forfetaria. In risposta a tale ecce-
zione, i giudici di legittimità hanno, però, sottolineato, innanzitutto, la «[…]
alternatività che contraddistingue le due tipologie di indennità di missione e le
caratteristiche peculiari del regime forfetario […], costituite dall’autorizzazione
anticipata su richiesta dell’interessato, dall’irrevocabilità del sistema di rimborso
prescelto e dall’esclusione di qualsiasi commistione tra il criterio di liquidazione
forfetario, parametrato esclusivamente alla durata oraria della missione, e quello
della liquidazione a consuntivo sulla base della documentazione delle spese
effettivamente sostenute».
Sempre sul punto nodale della questione che ci occupa, nella motivazione
di dette decisioni si legge, altresì, che «[…] l’opzione per il regime forfetario,
rimessa a una decisione dell’interessato insuscettibile di modifica a posteriori
una volta assentita dall’Amministrazione, ha dunque comportato l’applicazione
(8) Cass., Sez. I, sentenze n. 4444/2015 e n. 763712015 del 15 ottobre 2014 (dep. 30 gennaio 2015
e 19 febbraio 2015).
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