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PANORAMA DI GIUSTIZIA MILITARE


               allungamento della missione e raffrontandole a quelle effettivamente percepi-
               te sulla base delle non veritiere dichiarazioni circa la durata della missione - il
               danno risulta economicamente apprezzabile, anche soltanto con riferimento
               all’allungamento  di  una  singola  missione,  con  la  conseguente  possibilità  di
               attribuire il giusto rilievo penale a condotte infedeli del militare, che altrimenti
               ne resterebbero prive nonostante la loro oggettiva gravità.
                    Va soggiunto che l’impostazione della prima sentenza di appello, risulta,
               invero, trovare riscontro in un passaggio della motivazione di altre due decisioni
               successivamente adottate dalla Corte di cassazione in casi analoghi , citate inci-
                                                                               (8)
               dentalmente anche nelle ultime sentenze della Corte Militare di Appello (che si
               è, però, dovuta conformare al diverso principio affermato dai giudici di legitti-
               mità in quei processi) e prese a riferimento anche dal Procuratore Generale
               Militare nella sua ultima impugnazione.
                    Nei ricorsi decisi con tali pronunce, il difensore ricorrente aveva lamenta-
               to specificamente la mancata dimostrazione del pregiudizio patrimoniale subìto
               dall’Amministrazione, necessario a integrare il reato di truffa, sotto il profilo del
               mancato  raffronto  col  maggior  esborso  economico  che  sarebbe  derivato,  in
               relazione alla durata delle missioni, dal riconoscimento dell’indennità determi-
               nata nella misura ordinaria, anziché in quella forfetaria. In risposta a tale ecce-
               zione,  i  giudici  di  legittimità  hanno,  però,  sottolineato,  innanzitutto,  la  «[…]
               alternatività che contraddistingue le due tipologie di indennità di missione e le
               caratteristiche peculiari del regime forfetario […], costituite dall’autorizzazione
               anticipata su richiesta dell’interessato, dall’irrevocabilità del sistema di rimborso
               prescelto e dall’esclusione di qualsiasi commistione tra il criterio di liquidazione
               forfetario, parametrato esclusivamente alla durata oraria della missione, e quello
               della  liquidazione  a  consuntivo  sulla  base  della  documentazione  delle  spese
               effettivamente sostenute».
                    Sempre sul punto nodale della questione che ci occupa, nella motivazione
               di dette decisioni si legge, altresì, che «[…] l’opzione per il regime forfetario,
               rimessa a una decisione dell’interessato insuscettibile di modifica a posteriori
               una volta assentita dall’Amministrazione, ha dunque comportato l’applicazione


               (8) Cass., Sez. I, sentenze n. 4444/2015 e n. 763712015 del 15 ottobre 2014 (dep. 30 gennaio 2015
                   e 19 febbraio 2015).

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