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L’IMPEGNO ALL’ESTERO DELL’ARMA DEI CARABINIERI
Nel 2016, è stato dimostrato un nesso causale tra la GWI e l’esposizione
a pesticidi, alla piridostigmina bromuro (un farmaco anti-colinergico utilizzato
per la protezione contro agenti nervini), ad armi chimiche ed agenti nervini
sarin/cyclosarin, alle emissioni dovute all’incendio dei pozzi petroliferi, nonché
un contributo all’insorgere della malattia da parte delle interazioni tra geni e
ambiente. Controverso invece è il possibile contributo di fattori psicologici
responsabili del disturbo post traumatico da stress ed altre cause psicologiche e
psicosomatiche.
La questione dell’uranio impoverito chiarisce l’importanza di identificare
il nesso di causalità tra l’esposizione ad uno specifico agente ambientale ed una
determinata patologia. Si parla di malattie professionali per quelle malattie in cui
è possibile dimostrare una diretta associazione con l’esposizione prolungata nel
tempo ad una determinata condizione lavorativa.
La malattia professionale è una patologia la cui causa agisce lentamente e
progressivamente sull’organismo (causa diluita e non causa violenta e concen-
trata nel tempo, a differenza dell” “infortunio sul lavoro”). La stessa causa deve
essere diretta ed efficiente, cioè in grado di produrre l’infermità in modo esclu-
sivo o prevalente.
In Italia, le malattie professionali vengono riconosciute dall’Istituto
Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), che in
caso di patologia accertata eroga al lavoratore malato diverse tipologie di pre-
stazioni previdenziali. L’elenco delle malattie professionali indennizzabili è
stato per la prima volta introdotto nella legislazione italiana nel 1965 dal “Testo
unico delle disposizioni per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali” [DPR n. 1124/1965], che conteneva al suo interno delle
tabelle per cui è stato dimostrato il nesso di causalità tra esposizione ambienta-
le-patologia. Da qui il nome delle cosiddette “malattie tabellate”. Il DM 9 aprile
2008 ha ulteriormente emanato un elenco aggiornato delle malattie professio-
nali dell’industria e dell’agricoltura, per il cui riconoscimento vige la presunzio-
ne legale d’origine. Nell’ambito del cosiddetto “sistema tabellare” il lavoratore
è sollevato dall’onere di dimostrare l’origine professionale della malattia. Infatti,
una volta che egli ha provato l’adibizione a lavorazione tabellata (o comunque
l’esposizione a un rischio ambientale provocato da quella lavorazione) e l’esi-
stenza della malattia anch’essa tabellata e ha effettuato la denuncia nel termine
massimo di indennizzabilità, si presume per legge che quella malattia sia di ori-
gine professionale.
È questa la cosiddetta “presunzione legale d’origine”, superabile soltanto
con la prova, a carico dell’INAIL, che la malattia è stata determinata da cause
extraprofessionali e non dal lavoro. La Corte Costituzionale, con la sentenza
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