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L’IMPEGNO ALL’ESTERO DELL’ARMA DEI CARABINIERI



                  Nel 2016, è stato dimostrato un nesso causale tra la GWI e l’esposizione
             a pesticidi, alla piridostigmina bromuro (un farmaco anti-colinergico utilizzato
             per la protezione contro agenti nervini), ad armi chimiche ed agenti nervini
             sarin/cyclosarin, alle emissioni dovute all’incendio dei pozzi petroliferi, nonché
             un contributo all’insorgere della malattia da parte delle interazioni tra geni e
             ambiente.  Controverso  invece  è  il  possibile  contributo  di  fattori  psicologici
             responsabili del disturbo post traumatico da stress ed altre cause psicologiche e
             psicosomatiche.
                  La questione dell’uranio impoverito chiarisce l’importanza di identificare
             il nesso di causalità tra l’esposizione ad uno specifico agente ambientale ed una
             determinata patologia. Si parla di malattie professionali per quelle malattie in cui
             è possibile dimostrare una diretta associazione con l’esposizione prolungata nel
             tempo ad una determinata condizione lavorativa.
                  La malattia professionale è una patologia la cui causa agisce lentamente e
             progressivamente sull’organismo (causa diluita e non causa violenta e concen-
             trata nel tempo, a differenza dell” “infortunio sul lavoro”). La stessa causa deve
             essere diretta ed efficiente, cioè in grado di produrre l’infermità in modo esclu-
             sivo o prevalente.
                  In  Italia,  le  malattie  professionali  vengono  riconosciute  dall’Istituto
             Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), che in
             caso di patologia accertata eroga al lavoratore malato diverse tipologie di pre-
             stazioni  previdenziali.  L’elenco  delle  malattie  professionali  indennizzabili  è
             stato per la prima volta introdotto nella legislazione italiana nel 1965 dal “Testo
             unico delle disposizioni per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
             malattie professionali” [DPR n. 1124/1965], che conteneva al suo interno delle
             tabelle per cui è stato dimostrato il nesso di causalità tra esposizione ambienta-
             le-patologia. Da qui il nome delle cosiddette “malattie tabellate”. Il DM 9 aprile
             2008 ha ulteriormente emanato un elenco aggiornato delle malattie professio-
             nali dell’industria e dell’agricoltura, per il cui riconoscimento vige la presunzio-
             ne legale d’origine. Nell’ambito del cosiddetto “sistema tabellare” il lavoratore
             è sollevato dall’onere di dimostrare l’origine professionale della malattia. Infatti,
             una volta che egli ha provato l’adibizione a lavorazione tabellata (o comunque
             l’esposizione a un rischio ambientale provocato da quella lavorazione) e l’esi-
             stenza della malattia anch’essa tabellata e ha effettuato la denuncia nel termine
             massimo di indennizzabilità, si presume per legge che quella malattia sia di ori-
             gine professionale.
                  È questa la cosiddetta “presunzione legale d’origine”, superabile soltanto
             con la prova, a carico dell’INAIL, che la malattia è stata determinata da cause
             extraprofessionali e non dal lavoro. La Corte Costituzionale, con la sentenza


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