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PROCEDURE D’INDAGINE INTERNE ALLE NAZIONI UNITE
                     NELL’AMBITO DELLE MISSIONI DI PEACEKEEPING. IL CASO DI MINUSMA



                     Il fatto che i Latini lo definissero con il concetto sui iuris, alii non subiectus
               et obnoxius, indica che la sovranità si riferisce alla suprema autorità del Principe o
               del Re o, in termini moderni, a quella dello Stato; essa è stata infatti anche defi-
               nita come la suprema autorità di ciascuno Stato all’interno del suo territorio .
                                                                                (2)
                     Un’altra definizione largamente condivisa di sovranità è stata stabilita nel
               1928 dalla Corte permanente di arbitrato nel caso isola di Palmas (o Miangas) : in essa
                                                                                   (3)
               si indica che “sovranità nelle relazioni fra gli Stati significa indipendenza. Indipendenza,
               relativamente ad una porzione del globo, è il diritto di esercitarvi, con l’esclusione di ogni altro
               Stato, le funzioni di uno Stato”.
                     Quando riferito all’ordinamento giuridico statale nel suo complesso il ter-
               mine sovranità sta a indicare l’origine dell’ordinamento medesimo, nel senso che
               esso non deriva la sua validità da alcun altro ordinamento superiore. Come rico-
               nosciuto nell’articolo 2(1) della Carta delle Nazioni Unite, gli Stati sono infatti giu-
               ridicamente tutti uguali, ogni Stato è obbligato a rispettare la personalità, l’inte-
               grità territoriale e l’indipendenza politica degli altri Stati e deve rispettare le sue
               obbligazioni internazionali. In una comunità di Stati ugualmente sovrani, non
               esiste quindi una legale supremazia di uno Stato su un altro.
                     Dal principio generale di sovranità derivano diversi principi e regole di dirit-
               to internazionale consuetudinario e pattizio. A titolo di esempio si possono citare
               quelli relativi alla giurisdizione (esempio che include l’obbligo di rispettare alcune
               immunità di altri Stati o, come si dirà a breve, anche di alcune organizzazioni
               internazionali e del personale che le rappresenta) e il principio di due diligence.
                     Quando invece lo Stato viene preso in considerazione sotto il suo aspetto
               di persona giuridica (Stato-persona), il concetto di sovranità può essere declinato
               in un duplice significato:
                     - sovranità  esterna,  che  sta  a  indicare  la  posizione  di  indipendenza  nei
               riguardi di ogni altra persona giuridica esistente al suo esterno; ogni tipo di atti-
               vità posta in essere da un soggetto di diritto internazionale  che impedisce o
                                                                         (4)
               non rispetta l’esercizio di tali prerogative costituisce una violazione della sovra-
               nità ed è proibita dal diritto internazionale;
                     - sovranità interna che, per altro verso, indica l’assoluta supremazia di fronte a
               tutte le altre persone fisiche e giuridiche che si muovono nel suo ambito territoriale e, di con-
               seguenza, la stessa potestà di governo assoluta della persona giuridica statale.
                     Il termine sovranità inoltre viene in rilievo nell’espressione sovranità territo-
               riale, con la quale si intende indicare la competenza esclusiva dello Stato in rapporto al


               (2)   Oppenheim’s International Law, 564; definizione riportata anche nel Tallin Manual 2.0 on the inter-
                     national law applicable to cyber operation, Cambridge University press, 2017.
               (3)   Paesi Bassi vs USA; caso n. 1925-01.
               (4)   Tra tali soggetti devono essere inclusi anche gli Stati de facto e le organizzazioni internazionali.

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